Capitolo,Paragrafo
1 0,11| Cardinali, ebbe a dire che gli organismi della Curia romana «offrono
2 0,13| gli antichi dicasteri o organismi della Curia romana fossero
3 0,13| giuridica e l'attività di quegli organismi, giustamente chiamati «post-conciliari»,
4 I,1 | insieme dei dicasteri e degli organismi che coadiuvano il romano
5 I,3 | singoli Vescovi o dei loro organismi (conferenze o Sinodi episcopali),
6 I,4 | della Santa Sede e degli organismi collegati. Esso può avvalersi
7 I,5 | Chiese particolari e con gli organismi di Vescovi (conferenze o
8 I,7 | Curia romana e negli altri organismi della Santa Sede è un vero
9 I,7 | qualsiasi opera prestata negli organismi della Santa Sede è una collaborazione
10 II,1 | Curia romana e degli altri organismi della Sede apostolica; di
11 II,1 | Curia romana e negli altri organismi dipendenti dalla Santa Sede
12 II,2 | tenendo conto del parere degli organismi episcopali interessati;~
13 II,2 | la Santa Sede presso gli organismi internazionali ed i congressi
14 II,2 | mutamento di esse e dei loro organismi.~§ 2. Negli altri casi,
15 III,1| singoli che riuniti nei loro organismi, nell'esercizio del compito
16 III,5| atti e i decreti di tali organismi e, consultati i dicasteri
17 III,8| Chiese particolari ed agli organismi episcopali e, se è il caso,
18 V,3 | intesa con i Vescovi e i loro organismi, siano esattamente conosciute
19 V,4 | opportunità, rende partecipi gli organismi episcopali delle conclusioni
20 V,5 | istituzioni cattoliche con gli organismi pubblici internazionali,
21 V,8 | i decreti generali degli organismi episcopali perché siano
22 V,11| azione che gli Stati e gli organismi internazionali intraprendono
23 VII | VII. ~ALTRI ORGANISMI DELLA CURIA ROMANA ~
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