Congregazione
dei Seminari e degli Istitui di Studi
Articolo 112
La
Congregazione esprime e traduce in atto la sollecitudine della Sede apostolica
circa la formazione di coloro che sono chiamati agli Ordini sacri nonché circa
la promozione e l'ordinamento dell'educazione cattolica.
Articolo 113
§ 1. Assiste i
Vescovi perché nelle loro Chiese siano coltivate col massimo impegno le
vocazioni ai ministeri sacri e nei seminari, da istituire e dirigere a norma
del diritto, gli alunni siano adeguatamente educati con una solida formazione
sia umana e spirituale, sia dottrinale e pastorale.
§ 2. Vigila
attentamente perché la convivenza ed il governo dei seminari rispondano
pienamente alle esigenze dell'educazione sacerdotale ed i superiori e docenti contribuiscano,
quanto più è possibile, con l'esempio della vita e la retta dottrina alla
formazione della personalità dei ministri sacri.
§ 3. Ad essa
spetta, inoltre, di erigere i seminari interdiocesani e di approvare i loro
statuti.
Articolo 114
La Congregazione
si impegna perché i principi fondamentali circa l'educazione cattolica, così
come sono proposti dal Magistero della Chiesa, siano sempre più approfonditi,
affermati e conosciuti dal Popolo di Dio.
Essa cura parimenti
che in questa materia i fedeli possano adempiere i loro obblighi, e si
impegnino attivamente affinché anche la società civile riconosca e tuteli i
loro diritti.
Articolo 115
La
Congregazione stabilisce le norme, secondo le quali deve reggersi la scuola
cattolica; assiste i Vescovi diocesani perché siano istituite, dove è
possibile, le scuole cattoliche e siano sostenute con la massima cura, e perché
in tutte le scuole siano offerte, mediante opportune iniziative, l'educazione
catechetica e la cura pastorale agli alunni cristiani.
Articolo 116
§ 1. La
Congregazione si impegna affinché nella Chiesa si abbia un numero sufficiente
di università ecclesiastiche e cattoliche e di altri istituti di studio, nei
quali siano approfondite e siano promossi le discipline sacre e gli studi
umanistici e scientifici tenendo conto della verità cristiana, ed ivi i
cristiani siano adeguatamente formati all'adempimento delle loro funzioni.
§ 2. Essa erige
o approva le università e gli istituti ecclesiastici, ratificati i rispettivi
stauti, esercita l'alta direzione su di essi e vigila perché nell'insegnamento
dottrinale sia salvaguardata l'integrità della fede cattolica.
§ 3. Per quanto
riguarda le università cattoliche, si occupa delle materie di competenza della
Santa Sede.
§ 4. Favorisce
la collaborazione ed il reciproco aiuto tra le università degli studi e le loro
associazioni ed è tutela per esse.
|