Supremo
Tribunale della Segnatura Apostolica
Articolo 121
Questo
dicastero, oltre ad esercitare la funzione di supremo tribunale, provvede alla
retta amministrazione della giustizia nella Chiesa.
Articolo 122
Esso giudica:
1· le querele
di nullità e le richieste di «restitutio in integrum» contro le sentenze della
Rota romana;
2· i ricorsi,
nelle cause circa lo stato delle persone, contro il diniego di un nuovo esame
della causa da parte della Rota romana;
3· le eccezioni
di suspicione ed altre cause contro i giudici della Rota romana per atti
compiuti nell'esercizio della loro funzione;
4· i conflitti
di competenza tra tribunali, che non dipendono dal medesimo tribunale
d'appello.
Articolo 123
§ 1. Inoltre,
esso giudica dei ricorsi, presentati entro il termine perentorio di trenta
giorni utili, contro singoli atti amministrativi sia posti da dicasteri della
Curia romana che da essi approvati, tutte le volte che si discuta se l'atto
impuganto abbia violato una qualche legge, nel deliberare o nel procedere.
§ 2. In questi
casi, oltre al giudizio di illegittimità, esso può anche giudicare, qualora il
ricorrente lo chieda, circa la riparazione dei danni recati con l'atto
illegittimo.
§ 3. Giudica
anche di altre controversie amministrative, che sono ad esso deferite dal
romano Pontefice o dai dicasteri della Curia romana, come pure dei conflitti di
competenza tra i medesimi dicasteri.
Articolo 124
Al medesimo
compete anche di:
1· esercitare
la vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia e prendere misure, se
necessario, nei confronti degli avvocati o dei procuratori;
2· giudicare
circa le petizioni rivolte alla Sede apostolica per ottenere il deferimento
della causa alla Rota Romana;
3· prorogare la
competenza dei tribunali di grado inferiore;
4· concedere
l'approvazione, riservata alla Santa Sede, del tribunale di appello, come pure
promuovere e approvare l'erezione di tribunali interdiocesani.
Articolo 125
La Segnatura
apostolica è retta da una sua propria legge.
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