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Ioannes Paulus PP. II
Pastor bonus

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  • IV TRIBUNALI
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Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica

Articolo 121

Questo dicastero, oltre ad esercitare la funzione di supremo tribunale, provvede alla retta amministrazione della giustizia nella Chiesa.

Articolo 122

Esso giudica:

1· le querele di nullità e le richieste di «restitutio in integrum» contro le sentenze della Rota romana;

2· i ricorsi, nelle cause circa lo stato delle persone, contro il diniego di un nuovo esame della causa da parte della Rota romana;

3· le eccezioni di suspicione ed altre cause contro i giudici della Rota romana per atti compiuti nell'esercizio della loro funzione;

4· i conflitti di competenza tra tribunali, che non dipendono dal medesimo tribunale d'appello.

Articolo 123

§ 1. Inoltre, esso giudica dei ricorsi, presentati entro il termine perentorio di trenta giorni utili, contro singoli atti amministrativi sia posti da dicasteri della Curia romana che da essi approvati, tutte le volte che si discuta se l'atto impuganto abbia violato una qualche legge, nel deliberare o nel procedere.

§ 2. In questi casi, oltre al giudizio di illegittimità, esso può anche giudicare, qualora il ricorrente lo chieda, circa la riparazione dei danni recati con l'atto illegittimo.

§ 3. Giudica anche di altre controversie amministrative, che sono ad esso deferite dal romano Pontefice o dai dicasteri della Curia romana, come pure dei conflitti di competenza tra i medesimi dicasteri.

Articolo 124

Al medesimo compete anche di:

esercitare la vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia e prendere misure, se necessario, nei confronti degli avvocati o dei procuratori;

giudicare circa le petizioni rivolte alla Sede apostolica per ottenere il deferimento della causa alla Rota Romana;

prorogare la competenza dei tribunali di grado inferiore;

concedere l'approvazione, riservata alla Santa Sede, del tribunale di appello, come pure promuovere e approvare l'erezione di tribunali interdiocesani.

Articolo 125

La Segnatura apostolica è retta da una sua propria legge.




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