Tribunale
della Rota Romana
Articolo 126
Questo tribunale
funge ordinariamente da istanza superiore del grado di appello presso la Sede
apostolica per tutelare i diritti nella Chiesa, provvede all'unità della
giurisprudenza e, attraverso le proprie sentenze, è di aiuto ai tribunali di
grado inferiore.
Articolo 127.
I giudici di
questo tribunale, dotati di provata dottrina e di esperienza e scelti dal Sommo
Pontefice dalle varie parti del mondo, costituiscono un collegio; al medesimo
tribunale presiede il decano nominato per un determinato periodo dal Sommo
Pontefice, che lo sceglie tra gli stessi giudici.
Articolo 128.
Questo
tribunale giudica:
1· in seconda
istanza, le cause giudicate dai tribunali ordinari di prima istanza e deferite
alla Santa Sede per legittimo appello;
2· in terza o
ulteriore istanza, le cause già trattate dal medesimo tribunale apostolico e da
qualunque altro tribunale a meno che esse non siano passate in giudicato.
Articolo 129.
§ 1. Il
medesimo, inoltre, giudica in prima istanza:
1· i Vescovi
nelle cause contenziose, purché non si tratti dei diritti o dei beni temporali
di una persona giuridica rappresentata dal Vescovo;
2· gli abati
primati, o gli abati superiori di congregazioni monastiche e i superiori
generali di istituti religiosi di diritto pontificio;
3· le diocesi o
altre persone ecclesiastiche, sia fisiche sia giuridiche, che non hanno un
superiore al di sotto del romano Pontefice;
4· le cause che
il romano Pontefice abbia affidato al medesimo tribunale.
§ 2. Giudica le
medesime cause, se non sia previsto altrimenti, anche in seconda ed ulteriore
istanza.
Articolo 130.
Il tribunale
della Rota Romana è retto da una sua propria legge.
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