V
PONTIFICI CONSIGLI
Pontificio
Consiglio per i Laici
Articolo 131.
Il Consiglio è
competente in quelle materie, che sono di pertinenza della Sede apostolica per
la promozione ed il coordinamento dell'apostolato dei laici e, in generale, in
quelle che concernono la vita cristiana dei laici in quanto tali.
Articolo 132.
Assiste il suo
presidente un comitato di presidenza composto da Cardinali e da Vescovi; tra i
membri del Consiglio sono annoverati soprattutto i fedeli laici impegnati nei
diversi campi di attività.
Articolo 133.
§ 1. Spetta ad
esso di animare e sostenere i laici affinché partecipino alla vita e alla
missione della Chiesa nel modo loro proprio, sia come singoli che come membri
appartenenti ad associazioni, soprattutto perché adempiano il loro peculiare
ufficio di permeare di spirito evangelico l'ordinamento delle realtà temporali.
§ 2. Favorisce
la cooperazione dei laici nell'istruzione catechetica, nella vita liturgica e
sacramentale e nelle opere di misericordia, di carità e di promozione sociale.
§ 3. Il
medesimo segue e dirige convegni internazionali ed altre iniziative attinenti
all'apostolato dei laici.
Articolo 134.
Nell'ambito
della propria competenza il Consiglio tratta tutto quanto concerne le
associazioni laicali dei fedeli; erige poi quelle che hanno un carattere
internazionale e ne approva o riconosce gli statuti, salva la competenza della
Segreteria di Stato; per quanto riguarda i Terzi Ordini secolari, cura soltanto
ciò che si riferisce alla loro attività apostolica.
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