Pontificio
Consiglio per l'Unione dei Cristiani
Articolo 135.
Funzione del
Consiglio è di applicarsi con opportune iniziative e attività all'impegno
ecumenico per ricomporre l'unità tra i cristiani.
Articolo 136.
§ 1. Esso cura
che siano tradotti in pratica i decreti del Concilio Vaticano II concernenti
l'ecumenismo.
Si occupa della
retta interpretazione dei principi ecumenici e ne cura l'esecuzione.
§ 2. Favorisce
convegni cattolici sia nazionali che internazionali atti a promuovere l'unità
dei cristiani, li collega e coordina e vigila sulle loro iniziative.
§ 3. Sottoposte
preventivamente le questioni al Sommo Pontefice, cura le relazioni con i
fratelli delle Chiese e delle comunità ecclesiali, che non hanno ancora piena
comunione con la Chiesa cattolica, e soprattutto promuove il dialogo ed i
colloqui per favorire l'unità con esse, avvalendosi della collaborazione di
esperti ben preparati nella dottrina teologica. Designa gli osservatori
cattolici per i convegni tra cristiani e invita gli osservatori delle altre
Chiese e comunità ecclesiali ai convegni cattolici, tutte le volte che ciò
parrà opportuno.
Articolo 137.
§ 1. Poiché la
materia che questo dicastero deve trattare per sua natura tocca spesso
questioni di fede, è necessario che esso proceda in stretto collegamento con la
Congregazione della Dottrina della Fede, soprattutto quando si tratta di
emanare pubblici documenti o dichiarazioni.
§ 2. Nel
trattare gli affari di maggior importanza, che riguardano le Chiese separate
d'Oriente, deve prima ascoltare la Congregrezione per le Chiese orientali.
Articolo 138.
Presso il
Consiglio è costituita una commissione per studiare e trattare le materie che
riguardano dal punto di vista religioso gli ebrei: essa è diretta dal
Presidente del medesimo Consiglio.
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