Pontificio
Consiglio «Cor Unum»
Articolo 145.
Il Consiglio
esprime la sollecitudine della Chiesa cattolica verso i bisognosi, perché sia
favorita la fratellanza umana e si manifesti la carità di Cristo.
Articolo 146.
Compito del
Consiglio è quello di:
1· stimolare i
fedeli a dare testimonianza di carità evangelica, in quanto sono partecipi
della stessa missione della Chiesa, e di sostenerli in questo loro impegno;
2· favorire e
coordinare le iniziative delle istituzioni cattoliche che attendono ad aiutare
i popoli che sono nell'indigenza, specialmente quelle che prestano soccorso
alle loro più urgenti necessità e calamità, e di facilitare i rapporti tra
queste istituzioni cattoliche con gli organismi pubblici internazionali, che
operano nel medesimo campo dell'assistenza e del progresso;
3· seguire
attentamente e promuovere i progetti e le opere di solidale premura e di
fraterno aiuto finalizzati al progresso umano.
Articolo 147.
Presidente di
questo Consiglio è lo stesso del Pontificio Consiglio della giustizia e della
pace, il quale procurerà che l'attività dell'uno e dell'altro dicastero proceda
in stretto collegamento.
Articolo 148.
Tra i membri
del Consiglio vengono cooptati anche uomini e donne in rappresentanza delle
istituzioni cattoliche di beneficienza, al fine di una più efficace attuazione
degli obiettivi del Consiglio.
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