Pontificio
Consiglio dll'Interpretazione dei Testi Legislativi
Articolo 154.
La funzione del
Consiglio consiste soprattutto nell'interpretazione delle leggi della Chiesa.
Articolo 155.
Spetta al
Consiglio di proporre la interpretazione autentica, confermata dall'autorità
pontificia, delle leggi universali della Chiesa, dopo aver sentito nelle
questioni di maggiore importanza i dicasteri competenti circa la materia presa
in esame.
Articolo 156.
Questo
Consiglio è a disposizione degli altri dicasteri romani per aiutarli affinché i
decreti generali esecutivi e le istruzioni, che essi devono emanare, siano
conformi alle norme del diritto vigente e siano redatti nella dovuta forma
giuridica.
Articolo 157.
Al medesimo,
inoltre, devono essere sottoposti per la revisione da parte del dicastero
competente, i decreti generali degli organismi episcopali perché siano
esaminati sotto l'aspetto giuridico.
Articolo 158.
A richiesta
degli interessati, esso decide se le leggi particolari ed i decreti generali,
emanati da legislatori al di sotto della suprema autorità, siano conformi alle
leggi universali della Chiesa.
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