Prefettura
degli Affari Economici della Santa Sede
Articolo 176.
Spetta alla
Prefettura la vigilanza ed il controllo sulle amministrazioni che dipendono dalla
Santa Sede o che ad essa fanno capo, quale che sia l'autonomia di cui possano
godere.
Articolo 177.
La Prefettura è
presieduta da un Cardinale, assistito da un determinato numero di Cardinali,
con la collaborazione di un prelato segretario e di un ragioniere generale.
Articolo 178.
§ 1. Esamina le
relazioni circa lo stato patrimoniale ed economico, nonché i bilanci consuntivi
e preventivi delle Amministrazioni di cui all'articolo 176, controllando, se lo
ritiene opportuno, scritture contabili e documenti.
§ 2. Redige il
preventivo ed il bilancio consolidato della Santa Sede e li sottopone
all'approvazione della superiore autorità entro i tempi stabiliti.
Articolo 179.
§ 1. Esercita la
vigilanza circa le iniziative economiche delle amministrazioni; esprime il
parere circa i progetti di maggior importanza.
§ 2. Indaga
circa i danni, che in qualsiasi maniera siano stati apportati al patrimonio
della Santa Sede, al fine di promuovere azioni penali o civili, se sarà
necessario, presso i competenti tribunali.
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