VIII.
Gli
Avvocati
Articolo 183.
Oltre agli
avvocati della Rota Romana e gli avvocati per le cause dei santi, esiste un
albo degli avvocati, abilitati ad assumere, a richiesta delle persone
interessate, il patrocinio delle cause presso il supremo tribunale della
Segnatura apostolica ed a prestare altresì la loro opera nei ricorsi gerarchici
dinanzi ai dicasteri della Curia romana.
Articolo 184.
Possono essere
iscritti in questo albo dal Cardinale Segretario di Stato, udita una
commissione stabilmente costituita a tale scopo, quei candidati che si
distinguono per la loro adeguata preparazione, comprovata da vari titoli
accademici, ed insieme per l'esempio di vita cristiana, per l'onestà dei
costumi e per la capacità di trattare gli affari.
Nel caso che
questi requisiti vengano a mancare, essi saranno radiati dall'albo.
Articolo 185.
§ 1.
Soprattutto dagli avvocati, iscritti in questo Albo, è costituito il corpo
degli avvocati della Santa Sede, i quali potranno assumere il patrocinio delle
cause, a nome della Santa Sede o dei dicasteri della Curia romana, dinanzi ai
Tribunali sia ecclesiastici che civili.
§ 2. Essi sono
nominati per un quinquennio dal Cardinale Segretario di Stato, udita la
Commissione di cui all'articolo 184; tuttavia, per gravi motivi, possono essere
rimossi dall'incarico. Compiuto il settantacinquesimo anno di età, cessano
dall'incarico.
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