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In realtà - per ricordare ormai qualche elemento storico - i romani Pontefici,
già fin dai tempi più antichi utilizzarono per il loro servizio, diretto al
bene della Chiesa universale, sia persone singole che istituzioni, scelte dalla
Chiesa di Roma, definita da san Gregorio Magno la Chiesa del beato apostolo
Pietro (Reg. XIII, 42, II, p. 405, 12).
In un primo
tempo si avvalsero dell'opera di presbiteri o di diaconi, appartenenti a quella
stessa Chiesa, sia come Legati, sia come membri di diverse missioni, sia come
rappresentanti del Papa nei Concilii ecumenici.
Qualora però si
dovessero trattare affari di particolare importanza, i romani Pontefici
chiesero l'aiuto di Sinodi o di Concilii romani, ai quali venivano chiamati
Vescovi che esercitavano il loro ufficio nella provincia ecclesiastica di Roma;
in quei Sinodi o Concilii non soltanto si discutevano questioni attinenti la
dottrina o il Magistero, ma si seguiva una procedura simile a quella dei
tribunali, e vi si giudicavano le cause dei Vescovi, deferite al romano
Pontefice.
Fin da quando,
tuttavia, i Cardinali cominciarono a prendere uno speciale rilievo nella Chiesa
di Roma, particolarmente nell'elezione del Papa, ad essi riservata a partire
dal 1059, i romani Pontefici si servirono sempre più di quella loro
collaborazione; e così il compito del Sinodo romano o del Concilio perse
gradualmente di importanza, fino a cessare del tutto.
Avvenne quindi
che, specialmente dopo il secolo XIII, il sommo Pontefice trattasse tutte le
questioni della Chiesa insieme con i Cardinali, riuniti in Concistori. In tal
modo, a strumenti non permanenti, quali i Concilii o i Sinodi romani, ne
succedette uno permanente, che doveva essere sempre a disposizione del Papa.
Il mio
predecessore Sisto V, con la già citata costituzione apostolica «Immensa
Aeterni Dei», del 22 gennaio 1538 - che fu l'anno 1537 dall'incarnazione di
nostro Signore Gesù Cristo - diede alla Curia romana la sua formale
configurazione, istituendo un insieme di 15 dicasteri: l'intento era quello di
surrogare l'unico collegio cardinalizio con vari «collegi» composti da alcuni Cardinali,
la cui autorità era limitata ad un determinato campo e ad un preciso argomento;
in tal modo i sommi Pontefici potevano avvalersi moltissimo dell'aiuto di tali
consigli collegiali. Di conseguenza il compito originario e l'importanza
specifica del concistoro diminuirono grandemente.
Col volgere dei
secoli, e col mutare delle concrete situazioni storiche, furono introdotte
alcune modificazioni e innovazioni, soprattutto con l'istituzione, nel secolo
XIX, di commissioni cardinalizie che dovevano offrire la loro collaborazione al
Papa oltre a quella prestata dai dicasteri della Curia romana. Infine, per
volontà di san Pio X, mio predecessore, il 29 giugno 1908 fu promulgata la
costituzione apostolica «Sapienti Consilio», nella quale, anche nella prospettiva
di unificare le leggi ecclesiastiche nel Codice di Diritto Canonico, egli
scriveva: «E' sembrato sommamente opportuno cominciare dalla Curia romana,
affinché essa, ordinata in forma opportuna e comprensibile a tutti, possa
prestare più facilmente la propria opera e dare più completo aiuto al romano
Pontefice e alla Chiesa» (cfr. S. Pii X «Sapienti Consilio»: AAS 1 [1909] 8).
Gli effetti di quella riforma furono principalmente questi: la Sacra Romana
Rota, soppressa nel 1870, fu ristabilita per le cause giudiziarie, di modo che
le congregazioni, perdendo la loro competenza in tale campo, diventassero
organi unicamente amministrativi. Fu inoltre stabilito il principio che le
congregazioni godessero del proprio inalienabile diritto, cioè che ciascuna
materia dovesse essere trattata da un dicastero competente, e non
contemporaneamente da diversi.
Questa riforma
di Pio X fu successivamente sancita e completata nel Codice di Diritto
Canonico, promulgato da Benedetto XV nel 1917; e rimase praticamente immutata
fino al 1967, non molto dopo la conclusione del Concilio Vaticano II, nel quale
la Chiesa ha indagato più profondamente il suo proprio mistero e si è delineata
più vividamente la propria missione.
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