6.
Chiamato dall'inscrutabile disegno della Provvidenza all'ufficio di pastore
della Chiesa universale, fin dall'inizio del Pontificato è stato mio impegno
non soltanto chiedere l'avviso dei dicasteri su di una questione tanto
importante, ma consultare anche l'intero collegio dei Cardinali. Questi si
dedicarono a tale studio durante due Concistori generali, e presentarono i loro
pareri circa la via e il metodo da seguire nell'ordinamento della Curia romana.
Era necessario interrogare per primi i Cardinali in un tema di così grande
rilievo: essi infatti sono uniti da un vincolo strettissimo e specialissimo col
romano Pontefice, che essi «assistono... sia agendo collegialmente quando sono
convocati insieme per trattare le questioni di maggiore importanza, sia come
singoli, cioè nei diversi uffici ricoperti prestandogli la loro opera nella
cura soprattutto quotidiana della Chiesa universale» («Codex Iuris Canonici»,
canone 349).
Un'ampia
consultazione fu ancora compiuta, com'era giusto, presso i dicasteri della
Curia romana. Il risultato di questa generale consultazione fu quello «Schema
della legge particolare sulla Curia romana», alla cui preparazione lavorò per
due anni una commissione di prelati sotto la presidenza di un Cardinale; lo
schema fu ancora sottoposto all'esame dei singoli Cardinali, dei Patriarchi
delle Chiese Orientali, delle conferenze episcopali per il tramite dei
rispettivi presidenti, e dei dicasteri della Curia, e discusso nella plenaria
dei Cardinali del 1985. Quanto alle conferenze episcopali, era necessario
prendere una conoscenza veramente universale delle necessità delle Chiese
locali e delle attese e dei desideri che, in questo campo, si rivolgono alla
Curia romana; l'occasione diretta di una tale consultazione fu opportunamente
offerta dal Sinodo straordinario dei Vescovi del 1985, già sopra ricordato.
Finalmente una
commissione cardinalizia, appositamente istituita a questo fine, dopo aver
tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti emersi dalle precedenti
consultazioni, e sentito anche il parere di alcuni privati, ha preparato una
legge particolare per la Curia romana, che rispondesse convenientemente al
nuovo Codice di Diritto Canonico.
Ed è questa
legge particolare che ora promulgo mediante la presente costituzione, al termine
del IV centenario della già ricordata costituzione apostolica «Immensa Aeterni
Dei», di Sisto V, nell'80· anniversario della «Sapienti Consilio» di san Pio X,
e nel 20· dell'entrata in vigore della «Regimini Ecclesiae Universae» di Paolo
VI, con la quale questa è strettamente collegata, poiché entrambe, nella loro
identità di ispirazione e di intenti, sono in un certo senso un frutto del
Concilio Vaticano II.
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