7.
Questi intenti e tale ispirazione, che ben si accordano col Vaticano II, stabiliscono
ed esprimono l'attività della rinnovata Curia romana, come il Concilio afferma
con queste parole: «Nell'esercizio della sua suprema, piena ed immediata
potestà sopra tutta la Chiesa, il romano Pontefice si avvale dei dicasteri
della Curia romana, che perciò adempiono il loro compito nel nome e
nell'autorità di lui, a vantaggio delle Chiese e al servizio dei sacri pastori»
(«Christus Dominus», 9).
Di conseguenza
è evidente che il compito della Curia romana, sebbene non faccia parte della
costituzione essenziale, voluta da Dio, della Chiesa, ha tuttavia un carattere
veramente ecclesiale, poiché trae dal pastore della Chiesa universale la
propria esistenza e competenza. In effetti, essa in tanto vive e opera, in
quanto è in relazione col ministero petrino e su di esso si fonda. Poiché
tuttavia il ministero di Pietro, come «servo dei servi di Dio», viene
esercitato nei confronti sia della Chiesa universale sia del Collegio dei
Vescovi della Chiesa universale, anche la Curia romana, che serve il successore
di Pietro, appartiene al servizio della Chiesa universale e dei Vescovi.
Da tutto ciò
risulta chiaramente che la caratteristica principale di tutti e di ciascun
dicastero della Curia romana è quella ministeriale, come afferrano le parole
già citate dal decreto «Christus Dominus», e soprattutto quella espressione:
«Il romano Pontefice si avvale dei dicasteri della Curia romana» («Christus
Dominus», 9). Si indica così in un modo evidente l'indole strumentale della
Curia, descritta in un certo senso come uno strumento nelle mani del Papa,
talché essa non ha alcuna autorità nè alcun potere all'infuori di quelli che
riceve dal supremo pastore. E difatti lo stesso Paolo VI, ancora nel 1963, due
anni prima della promulgazione del decreto «Christus Dominus», definiva la
Curia romana «uno strumento di immediata adesione e di perfetta obbedienza»,
del quale il sommo Pontefice si avvale per l'adempimento della propria missione
universale: questa nozione è stata recepita in vari passi della costituzione
«Regimini Ecclesiae Universae».
Tale
caratteristica ministeriale o strumentale sembra definire molto
appropriatamente la natura e l'attività di un'istituzione così benemerita e
veneranda, che unicamente consistono entrambe nell'offrire al Papa un aiuto
tanto più valido ed efficace, quanto più si sforza di essere più conforme e
fedele alla di lui volontà.
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