14.
Avendo attentamente approfondito tutte queste riflessioni, con l'aiuto di
esperti, e sostenuto dai saggi consigli e dall'affetto collegiale dei Cardinali
e dei Vescovi, dopo aver premurosamente considerato la natura e la missione
della Curia romana, ho dato ordine di redigere la presente costituzione; nutro
la speranza che questa istituzione veneranda, e necessaria al governo della
Chiesa universale, risponda a quel nuovo impulso pastorale, dal quale tutti i
fedeli, i laici, i presbiteri e soprattutto i Vescovi, si sentono mossi, specie
dopo il Vaticano II, ad ascoltare sempre più a fondo ed a seguire ciò che lo
Spirito dice alle Chiese (cfr. Ap 2,7).
Come infatti
tutti i pastori della Chiesa, e tra di essi in modo particolare il Vescovo di
Roma, si ritengono «servi di Cristo e amministratori dei misteri di Dio» (1Cor
4,1), sono e desiderano di essere soprattutto strumenti sensibili dell'opera
dell'eterno Padre per continuare nel mondo l'opera della salvezza, così pure la
Curia romana, in tutti i cerchi specializzati della sua attività responsabile,
desidera di essere imbevuta dello stesso Spirito e del suo stesso afflato: lo
Spirito del Figlio dell'uomo, del Cristo unigenito del Padre, il quale «è
venuto... a salvare ciò che era perduto» (Mt 18,11), e il cui unico, universale
desiderio è incessantemente che gli uomini «abbiano la vita e l'abbiano in
abbondanza» (Gv 10,10).
Pertanto, con
l'aiuto della grazia divina e con la protezione della beatissima Vergine Maria,
madre della Chiesa, stabilisco e decreto le seguenti norme relative alla Curia
romana.
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