Struttura
dei Dicasteri
Articolo 2
§ 1. Col nome
di dicasteri si intendono: la Segreteria di Stato, le Congregazioni i Tribunali,
i Consigli e gli Uffici, cioè la Camera apostolica, l'Amministrazione del
Patrimonio della Sede apostolica, la Prefettura degli affari economici della
Santa Sede.
§ 2. I
dicasteri sono giuridicamente pari tra di loro.
§ 3. Tra gli
istituti della Curia romana si collocano la Prefettura della Casa Pontificia e
l'Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del sommo Pontefice.
Articolo 3
§ 1. I
dicasteri, a meno che in ragione della loro particolare natura o di una legge
speciale non abbiano una diversa struttura, sono composti dal Cardinale
prefetto o da un Arcivescovo presidente, da un determinato numero di padri
Cardinali e di alcuni Vescovi con l'aiuto del segretario. Li assistono i
consultori e prestano la loro collaborazione gli officiali maggiori e un
congruo numero di altri officiali.
§ 2. Secondo la
natura peculiare di alcuni dicasteri, nel numero dei Cardinali e dei Vescovi
possono essere annoverati chierici ed altri fedeli.
§ 3. Peraltro,
i membri propriamente detti di una congregazione sono Cardinali e Vescovi.
Articolo 4
Il prefetto o
il presidente regge il dicastero, lo dirige e lo rappresenta.
Il segretario,
con la collaborazione del sottosegretario, aiuta il prefetto o il presidente
nel dirigere le persone e nel trattare gli affari del dicastero.
Articolo 5
§ 1. Il
prefetto o il presidente, i membri, il segretario e gli altri officiali
maggiori, nonché i consultori, vengono nominati per un quinquennio dal sommo
Pontefice.
§ 2. Compiuto
il settantacinquesimo anno di età, i Cardinali preposti sono pregati di
presentare le loro dimissioni al romano Pontefice, il quale, ponderata ogni
cosa, procederà. Gli altri capi di dicastero, così come i segretari, compiuto
il settantacinquesimo anno di età, decadono dal loro incarico; i membri,
raggiunta l'età di ottant'anni; tuttavia, quelli che appartengono ad un
dicastero in ragione di altro incarico, decadendo da questo incarico, cessano
anche di essere membri.
Aritcolo 6
Alla morte del
sommo Pontefice, tutti i capi dei dicasteri e i membri decadono dall'incarico.
Fanno eccezione il Camerlengo della Chiesa romana ed il Penitenziere maggiore,
i quali sbrigano gli affari ordinari, proponendo al collegio dei Cardinali
quelli, di cui avrebbero dovuto riferire al sommo Pontefice.
I segretari si
occupano del governo ordinario dei dicasteri, curando soltanto gli affari
ordinari; essi hanno, però, bisogno della conferma del sommo Pontefice entro
tre mesi dalla sua elezione.
Articolo 7
I membri sono
presi tra i Cardinali dimoranti sia nell'Urbe che fuori di essa, ai quali si
aggiungono, in quanto particolarmente esperti nelle cose di cui si tratta,
alcuni Vescovi, soprattutto diocesani, nonché, secondo la natura del dicastero,
alcuni chierici ed altri fedeli, ma fermo restando che gli affari, i quali
richiedono l'esercizio della potestà di governo, devono essere riservati a
coloro che sono insigniti dell'ordine sacro.
Articolo 8
Anche i
consultori sono nominati tra i chierici o gli altri fedeli che si distinguono
per scienza e prudenza, rispettando, per quanto è possibile, il criterio
dell'universalità.
Articolo 9
Gli officiali
sono assunti tra i fedeli, chierici o laici, che si distinguono per virtù,
prudenza, esperienza debita, scienza confermata da adeguati titoli di studio, e
sono scelti, per quanto è possibile, dalle diverse regioni del mondo, così che
la Curia rispecchi il carattere universale della Chiesa. L'idoneità dei
candidati venga dimostrata, all'occorrenza, con esami o in altri modi
appropriati.
Le Chiese particolari,
i superiori di istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica
non manchino di offrire la collaborazione alla Sede apostolica, permettendo, se
sarà necessario, che loro fedeli o membri siano assunti presso la Curia romana.
Articolo 10
Ciascun
dicastero ha il suo archivio corrente, nel quale con ordine, sicurezza e
secondo i criteri moderni dovranno essere custoditi i documenti ricevuti e le
copie di quelli spediti, dopo essere stati protocollati.
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