Modo
di procedere
Articolo 11
§ 1. Gli affari
di maggiore importanza, a seconda della natura di ciascun dicastero, sono
riservati alla Plenaria.
§ 2. Per le
questioni aventi carattere di principio generale o per altre che il prefetto o
il presidente abbia ritenuto necessario che siano trattate in questo modo,
tutti i membri devono essere convocati tempestivamente per le sessioni
plenarie, da celebrare, per quanto è possibile, una volta all'anno. Per le
sessioni ordinarie, però, è sufficiente la convocazione dei membri che si
trovano nell'Urbe.
§ 3. A tutte le
sessioni partecipa il segretario con diritto di voto.
Articolo 12
Spetta ai
consultori e a coloro che ad essi sono equiparati, di studiare con diligenza la
questione proposta e di dare, ordinariamente per iscritto, il loro parere
intorno ad essa.
All'occorrenza
e secondo la natura di ciascun dicastero, possono essere convocati i
consultori, perché esaminino collegialmente le questioni proposte e, se è il
caso, diano il loro comune parere.
Nei casi
singoli possono essere chiamati, per essere consultati, anche altri che, pur
non essendo annoverati tra i consultori, si distinguono tuttavia per essere
particolarmente esperti nella questione che si deve trattare.
Articolo 13
I dicasteri,
ciascuno secondo la rispettiva competenza, trattano gli affari che, per la loro
particolare importanza, sono riservati per loro natura o di diritto alla Sede
apostolica, oltre a quelli che superano l'ambito di competenza dei singoli
Vescovi o dei loro organismi (conferenze o Sinodi episcopali), come pure quelli
che vengono loro affidati dal sommo Pontefice; studiano i problemi più gravi
del nostro tempo, affinché sia più efficacemente promossa e adeguatamente
coordinata l'azione pastorale della Chiesa, conservando i dovuti rapporti con
le Chiese particolari; promuovono le iniziative per il bene della Chiesa
universale; giudicano, infine, le questioni che i fedeli, usando del loro
diritto, deferiscono alla Sede apostolica.
Articolo 14
La competenza
dei dicasteri si determina in ragione della materia, se non è stato
esplicitamente stabilito altrimenti.
Articolo 15
Le questioni
vanno trattate in base al diritto, sia universale che peculiare della Curia
romana, e secondo le norme di ciascun dicastero, ma sempre in fore e con
criteri pastorali, con l'attenzione rivolta sia alla giustizia e al bene della
Chiesa, sia soprattutto alla salvezza delle anime.
Articolo 16
Si può
ricorrere alla Curia romana, oltre che nella lingua ufficiale latina, anche in
tutte le lingue oggi più largamente conosciute.
Per comodità di
tutti i dicasteri, è costituito un centro per i documenti da tradurre in altre
lingue.
Articolo 17
I documenti
generali, che sono preparati da un solo dicastero, siano comunicati agli altri
dicasteri interessati, affinché il testo possa essere perfezionato con gli
emendamenti eventualmente suggeriti e, confrontati i punti di vista, si proceda
più concordemente anche all'esecuzione dei medesimi.
Articolo 18
Devono essere
sottoposte all'approvazione del sommo Pontefice le decisioni di maggiore importanza,
ad eccezione di quelle per le quali sono state attribuite ai capi dei dicasteri
speciali facoltà, e ad eccezione delle sentenze del Tribunale della Rota romana
e del Supremo Tribunale della Segnatura apostolica, pronunciate entro i limiti
della rispettiva competenza.
I dicasteri non
possono emanare leggi o decreti generali aventi forza di legge, né derogare
alle prescrizioni del diritto universale vigente, se non in singoli casi e con
specifica approvazione del sommo Pontefice.
Sia norma
inderogabile di non far nulla di importante e straordinario, che non sia stato
prima comunicato dai capi dei dicasteri al sommo Pontefice.
Articolo 19
§ 1. I ricorsi
gerarchici sono ricevuti dal dicastero competente per materia, fermo restando
quanto prescritto dall'articolo 21 § 1.
§ 2. Le
questioni, da trattarsi in via giudiziaria, sono invece rimesse ai tribunali
competenti, fermo restando quanto prescritto dagli articoli 52 e 53.
Articolo 20
Qualora insorgano
conflitti di competenza tra i dicasteri, essi saranno sottoposti al Supremo
Tribunale della Segnatura apostolica, a meno che il sommo Pontefice non voglia
provvedere altrimenti.
Articolo 21
§ 1. Gli
affari, che sono di competenza di più dicasteri, saranno esaminati
congiuntamente dai dicasteri interessati.
La riunione per
confrontare i vari punti di vista sarà convocata dal capo del dicastero che ha
incominciato a trattare la questione, sia d'ufficio sia ad istanza di un altro
dicastero interessato. Tuttavia, se lo richiede l'argomento in questione, la
cosa sia deferita alla sessione plenaria dei dicasteri interessati.
Presiede la
riunione il capo del dicastero, che l'ha convocata, o il suo segretario, se vi
intervengono i soli segretari.
§ 2. Quando sia
necessario, saranno costituite opportunamente commissioni interdicasteriali
permanenti, per trattare quegli affari che richiedono una reciproca e frequente
consultazione.
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