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Ioannes Paulus PP. II
Pastor bonus

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  • I NORME GENERALI
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Modo di procedere

Articolo 11

§ 1. Gli affari di maggiore importanza, a seconda della natura di ciascun dicastero, sono riservati alla Plenaria.

§ 2. Per le questioni aventi carattere di principio generale o per altre che il prefetto o il presidente abbia ritenuto necessario che siano trattate in questo modo, tutti i membri devono essere convocati tempestivamente per le sessioni plenarie, da celebrare, per quanto è possibile, una volta all'anno. Per le sessioni ordinarie, però, è sufficiente la convocazione dei membri che si trovano nell'Urbe.

§ 3. A tutte le sessioni partecipa il segretario con diritto di voto.

Articolo 12

Spetta ai consultori e a coloro che ad essi sono equiparati, di studiare con diligenza la questione proposta e di dare, ordinariamente per iscritto, il loro parere intorno ad essa.

All'occorrenza e secondo la natura di ciascun dicastero, possono essere convocati i consultori, perché esaminino collegialmente le questioni proposte e, se è il caso, diano il loro comune parere.

Nei casi singoli possono essere chiamati, per essere consultati, anche altri che, pur non essendo annoverati tra i consultori, si distinguono tuttavia per essere particolarmente esperti nella questione che si deve trattare.

Articolo 13

I dicasteri, ciascuno secondo la rispettiva competenza, trattano gli affari che, per la loro particolare importanza, sono riservati per loro natura o di diritto alla Sede apostolica, oltre a quelli che superano l'ambito di competenza dei singoli Vescovi o dei loro organismi (conferenze o Sinodi episcopali), come pure quelli che vengono loro affidati dal sommo Pontefice; studiano i problemi più gravi del nostro tempo, affinché sia più efficacemente promossa e adeguatamente coordinata l'azione pastorale della Chiesa, conservando i dovuti rapporti con le Chiese particolari; promuovono le iniziative per il bene della Chiesa universale; giudicano, infine, le questioni che i fedeli, usando del loro diritto, deferiscono alla Sede apostolica.

Articolo 14

La competenza dei dicasteri si determina in ragione della materia, se non è stato esplicitamente stabilito altrimenti.

Articolo 15

Le questioni vanno trattate in base al diritto, sia universale che peculiare della Curia romana, e secondo le norme di ciascun dicastero, ma sempre in fore e con criteri pastorali, con l'attenzione rivolta sia alla giustizia e al bene della Chiesa, sia soprattutto alla salvezza delle anime.

Articolo 16

Si può ricorrere alla Curia romana, oltre che nella lingua ufficiale latina, anche in tutte le lingue oggi più largamente conosciute.

Per comodità di tutti i dicasteri, è costituito un centro per i documenti da tradurre in altre lingue.

Articolo 17

I documenti generali, che sono preparati da un solo dicastero, siano comunicati agli altri dicasteri interessati, affinché il testo possa essere perfezionato con gli emendamenti eventualmente suggeriti e, confrontati i punti di vista, si proceda più concordemente anche all'esecuzione dei medesimi.

Articolo 18

Devono essere sottoposte all'approvazione del sommo Pontefice le decisioni di maggiore importanza, ad eccezione di quelle per le quali sono state attribuite ai capi dei dicasteri speciali facoltà, e ad eccezione delle sentenze del Tribunale della Rota romana e del Supremo Tribunale della Segnatura apostolica, pronunciate entro i limiti della rispettiva competenza.

I dicasteri non possono emanare leggi o decreti generali aventi forza di legge, né derogare alle prescrizioni del diritto universale vigente, se non in singoli casi e con specifica approvazione del sommo Pontefice.

Sia norma inderogabile di non far nulla di importante e straordinario, che non sia stato prima comunicato dai capi dei dicasteri al sommo Pontefice.

Articolo 19

§ 1. I ricorsi gerarchici sono ricevuti dal dicastero competente per materia, fermo restando quanto prescritto dall'articolo 21 § 1.

§ 2. Le questioni, da trattarsi in via giudiziaria, sono invece rimesse ai tribunali competenti, fermo restando quanto prescritto dagli articoli 52 e 53.

Articolo 20

Qualora insorgano conflitti di competenza tra i dicasteri, essi saranno sottoposti al Supremo Tribunale della Segnatura apostolica, a meno che il sommo Pontefice non voglia provvedere altrimenti.

Articolo 21

§ 1. Gli affari, che sono di competenza di più dicasteri, saranno esaminati congiuntamente dai dicasteri interessati.

La riunione per confrontare i vari punti di vista sarà convocata dal capo del dicastero che ha incominciato a trattare la questione, sia d'ufficio sia ad istanza di un altro dicastero interessato. Tuttavia, se lo richiede l'argomento in questione, la cosa sia deferita alla sessione plenaria dei dicasteri interessati.

Presiede la riunione il capo del dicastero, che l'ha convocata, o il suo segretario, se vi intervengono i soli segretari.

§ 2. Quando sia necessario, saranno costituite opportunamente commissioni interdicasteriali permanenti, per trattare quegli affari che richiedono una reciproca e frequente consultazione.




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