Riunioni
di Cardinali
Articolo 22
Per mandato del
sommo Pontefice, i Cardinali che presiedono ai dicasteri si riuniscono più
volte all'anno per esaminare le questioni di maggiore importanza, per
coordinare i lavori e perché possano scambiarsi notizie e prendere decisioni.
Articolo 23
Gli affari più
importanti di carattere generale, se piacerà al sommo Pontefice, possono essere
utilmente trattati dai Cardinali riuniti in Concistoro plenario secondo la
legge propria.
Consiglio
dei Cardinali per lo studio dei problemi organizzativi ed economici della Santa
Sede.
Articolo 24
Il Consiglio
consta di quindici Cardinali, nominati per cinque anni dal romano Pontefice e
scelti fra i Vescovi delle Chiese particolari delle diverse parti del mondo.
Articolo 25
§ 1. Il
Consiglio è convocato dal Cardinale Segretario di Stato ordinariamente due
volte all'anno per esaminare i problemi organizzativi ed economici della Santa
Sede e degli organismi collegati. Esso può avvalersi della consulenza di
esperti.
§ 2. Il
Consiglio viene informato anche circa l'attività dell'istituto eretto e con
sede nello Stato della Città del Vaticano, allo scopo di provvedere alla
custodia e all'amministrazione di capitali destinati ad opere di religione e di
carità. Quest'istituto si regge secondo proprie norme.
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