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Ioannes Paulus PP. II
Pastor bonus

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  • I NORME GENERALI
    • 5
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Rapporti con le Chiese particolari

Articolo 26

§ 1. Si favoriscano frequenti rapporti con le Chiese particolari e con gli organismi di Vescovi (conferenze o Sinodi episcopali), chiedendo il loro parere quando si tratta di preparare documenti di rilevante importanza, aventi carattere generale.

§ 2. Per quanto è possibile, i documenti generali o quelli riguardanti specificamente le Chiese particolari, prima che siano resi pubblici, siano notificati ai Vescovi diocesani interessati.

§ 3. Le questioni presentate ai dicasteri siano esaminate con diligenza e, ove occorra, si dia ad esse sollecitamente risposta o almeno un cenno di riscontro.

Articolo 27

I dicasteri non tralascino di consultare i rappresentanti pontifici circa gli affari riguardanti le Chiese particolari in cui essi esercitano la loro funzione, né trascurino di notificare agli stessi rappresentanti le decisioni prese.




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