Visite
«ad limina»
Articolo 28
Secondo la
veneranda Tradizione e la prescrizione della legge, i Vescovi, che sono a capo
di Chiese particolari, compiono nei tempi stabiliti la visita «ad limina
Apostolorum», ed in tale occasione presentano al romano Pontefice la relazione
circa lo stato della loro diocesi.
Articolo 29
Tali visite hanno
un'importanza peculiare nella via della Chiesa, in quanto costituiscono come il
culmine delle relazioni dei pastori di ciascuna Chiesa particolare col romano
Pontefice. Egli, infatti, ricevendo in udienza i suoi fratelli nell'episcopato,
tratta con loro delle cose concernenti il bene delle Chiese e la funzione
pastorale dei Vescovi, li conferma e sostiene nella fede e nella carità. In tal
modo si rafforzano i vincoli della comunione gerarchica, e si evidenziano sia
la cattolicità della Chiesa che l'unione del Collegio dei Vescovi.
Articolo 30
Le visite «ad
limina» riguardano anche i dicasteri della Curia romana. Infatti, grazie ad
esse si sviluppa e si approfondisce il proficuo dialogo tra i Vescovi e la Sede
apostolica, si scambiano reciproche informazioni, si offrono consigli e
opportuni suggerimenti per il maggior bene e il progresso delle Chiese, oltre
che per l'osservanza della comune disciplina della Chiesa.
Articolo 31
Tali visite
siano preparate con premurosa diligenza e in modo conveniente, cosicché i tre
principali momenti, di cui constano, ossia il pellegrinaggio ai sepolcri dei
principi degli apostoli, l'incontro col sommo Pontefice ed i colloqui presso i
dicasteri della Curia romana, si effettuino felicemente ed abbiano esito
positivo.
Articolo 32
A questo fine,
la relazione sullo stato della diocesi sarà inviata alla Santa Sede sei mesi
prima del tempo fissato per la visita. Essa sarà esaminata con somma diligenza
dai dicasteri competenti, e le loro osservazioni saranno notificate ad una speciale
commissione costituita a questo fine, affinché di tutto si faccia un breve
riassunto da tener presente nei colloqui.
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