Seconda
Sezione
Articolo 45
Compito proprio
della seconda sezione, cioè dei rapporti con gli Stati, è di attendere agli
affari che devono essere trattati con i governi civili.
Articolo 46
Ad essa compete
di:
1·: favorire le
relazioni soprattutto diplomatiche con gli Stati e con gli altri soggetti di
diritto internazionale e trattare i comuni affari per la promozione del bene
della Chiesa e della società civile, anche mediante, se è il caso, i concordati
ed altre simili convenzioni, e tenendo conto del parere degli organismi
episcopali interessati;
2·:
rappresentare la Santa Sede presso gli organismi internazionali ed i congressi
su questioni di indole pubblica, dopo aver consultato i competenti dicasteri
della Curia romana;
3·: trattare,
nell'ambito specifico delle sue attività, ciò che riguarda i rappresentanti
pontifici.
Articolo 47
§ 1. In particolari
circostanze, per incarico del sommo Pontefice, questa sezione, consultati i
competenti dicasteri della Curia romana, svolge tutto ciò che riguarda la
provvista delle Chiese particolari, nonché la costituzione e il mutamento di
esse e dei loro organismi.
§ 2. Negli
altri casi, specialmente dove vige un regime concordatario, spetta ad essa di
attendere a quegli affari che devono essere trattati con governi civili, fermo
restando quanto prescritto nell'articolo 78.
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