III
CONGREGAZIONI
Congregazione
della Dottrina della Fede
Articolo 48
Compito proprio
della Congregazione della Dottrina della Fede è di promuovere e di tutelare la
dottrina sulla fede ed i costumi in tutto l'orbe cattolico: è pertanto di sua
competenza tutto ciò che in qualunque modo tocca tale materia.
Articolo 49
Nell'adempiere
il suo compito di promuovere la dottrina, essa favorisce gli studi volti a far
crescere l'intelligenza della fede e perché, ai nuovi problemi scaturiti dal progresso
delle scienze o della civiltà si possa dare risposta alla luce della fede.
Articolo 50
Essa è di aiuto
ai Vescovi, sia singoli che riuniti nei loro organismi, nell'esercizio del
compito per cui sono costituiti come autentici maestri e dottori della fede e
per cui sono tenuti a custodire e a promuovere l'integrità della medesima fede.
Articolo 51
Al fine di
tutelare la verità della fede e l'integrità dei costumi, si impegna
fattivamente perché la fede ed i costumi non subiscano danno a causa di errori
comunque divulgati.
Pertanto:
1· ha il dovere
di esigere che i libri ed altri scritti, pubblicati dai fedeli e riguardanti la
fede e i costumi, siano sottoposti al previo esame dell'autorità competente;
2· esamina gli
scritti e le opinioni che appaiono contrari alla retta fede e pericolosi, e,
qualora risultino opposti alla dottrina della Chiesa, data al loro fautore la
possibilità di spiegare compiutamente il suo pensiero, li riprova
tempestivamente, dopo aver preavvertito l'Ordinario interessato, ed usando, se
sarà opportuno, i rimedi adeguati;
3· si adopera,
infine, affinché non manchi un'adeguata confutazione degli errori e dottrine
pericolose, che vengano diffusi nel popolo cristiano.
Articolo 52
Giudica i
delitti contro la fede e i delitti più gravi commessi sia contro la morale sia
nella celebrazione dei sacramenti, che vengano ad essa segnalati e,
all'occorrenza, procede a dichiarare o ad infliggere le sanzioni canoniche a
norma del diritto, sia comune che proprio.
Articolo 53
Spetta ad essa
parimenti di giudicare, in linea sia di diritto che di fatto, quanto concerne
il «privilegium fidei».
Articolo 54
Al suo previo
giudizio sono sottoposti i documenti che debbano essere pubblicati da altri
dicasteri della Curia romana, in quanto essi riguardino la dottrina circa la
fede e i costumi.
Articolo 55
Presso la
Congregazione della Dottrina della Fede sono costituite la Pontificia
Commissione Biblica e la Commissione Teologica Internazionale, le quali operano
secondo le approvate loro norme e sono presiedute entrambe dal Cardinale
Prefetto della medesima Congregazione.
|