Congregazione
per le Chiese Orientali
Articolo 56
La
Congregazione tratta le materie concernenti le Chiese orientali, sia circa le
persone sia circa le cose.
Articolo 57
§ 1. Ne sono
membri di diritto i Patriarchi e gli Arcivescovi maggiori delle Chiese
orientali, nonché il presidente del Consiglio per l'Unità dei Cristiani.
§ 2. I
consultori e gli officiali siano scelti in modo da tener conto, in quanto è
possibile, della diversità dei riti.
Articolo 58
§ 1. La
competenza di questa Congregazione si estende a tutti gli affari, che sono
propri delle Chiese orientali e che debbono essere deferiti alla Sede
apostolica, sia circa la struttura e l'ordinamento delle Chiese, sia circa
l'esercizio delle funzioni di insegnare, di santificare e di governare, sia
circa le persone, il loro stato, i loro diritti e doveri. Essa svolge anche
tutto ciò che è prescritto dagli articoli 31 e 32 circa le relazioni
quinquennali e le visite «ad limina».
§ 2. Rimane
intatta, tuttavia, la specifica ed esclusiva competenza delle Congregazioni
della Dottrina della Fede e delle Cause dei santi, della Penitenzieria
apostolica, del Supremo Tribunale della Segnatura apostolica e del Tribunale
della Rota romana, nonché della Congregazione del Culto divino e della
Disciplina dei sacramenti per quanto attiene alla dispensa per il matrimonio
rato e non consumato.
Negli affari,
che riguardano anche i fedeli dipendenti dalla Chiesa latina, la Congregazione
deve procedere dopo aver consultato, se lo richiede l'importanza della cosa, il
dicastero competente per la stessa materia nei confronti dei fedeli della
Chiesa latina.
Articolo 59
La
Congregazione segue parimenti con premurosa diligenza le comunità di fedeli orientali
che si trovano nelle circoscrizioni territoriali della Chiesa latina, e
provvede alle loro necessità spirituali per mezzo di Visitatori, anzi, laddove
il numero dei fedeli e le circostanze lo richiedano, possibilmente anche
mediante una propria gerarchia, dopo aver consultato la Congregazione
competente per la costituzione di Chiese particolari nel medesimo territorio.
Articolo 60
L'azione
apostolica e missionaria nelle regioni, in cui da antica data sono prevalenti i
riti orientali, dipende esclusivamente da questa Congregazione, anche se viene
svolta da missionari della Chiesa latina.
Articolo 61
La
Congregazione deve procedere in mutua intesa col Consiglio per l'Unione dei
Cristiani nelle questioni che possono riguardare i rapporti con le Chiese orientali
non cattoliche, ed anche col Consiglio per il Dialogo Interreligioso nella
materia che rientra nell'ambito di esso.
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