Congregazione
per l'Evangelizzazione dei Popoli
Articolo 85
Spetta alla
Congregazione di dirigere e coordinare in tutto il mondo l'opera stessa
dell'evangelizzazione dei popoli e la cooperazione missionaria, salva la
competenza della Congregazione per le Chiese orientali.
Articolo 86
La
Congregazione promuove le ricerche di teologia, di spiritualità e di pastorale
missionaria, e parimenti propone le norme e le linee di azione, adattate alle
esigenze dei tempi e dei luoghi, in cui si svolge l'evangelizzazione.
Articolo 87
La
Congregazione si adopera affinché il Popolo di Dio, permeato di spirito
missionario e consapevole della sua responsabilità, collabori efficacemente
all'opera missionaria con la preghiera, con la testimonianza della vita, con
l'attività e con i sussidi economici.
Articolo 88
§ 1. Essa
procura di suscitare le vocazioni missionarie sia clericali, sia religiose, sia
laicali, e provvede all'adeguata distribuzione dei missionari.
§ 2. Nei
territori che le sono soggetti essa cura parimenti la formazione del clero
secolare e dei catechisti, salva la competenza della Congregazione dei Seminari
e degli Istituti di Studi per quanto concerne il piano generale degli studi,
nonché le università e gli altri istituti di studi superiori.
Articolo 89
Alla medesima
sono soggetti i territori di missione, la cui evangelizzazione essa affida ad
idonei istituti e società, nonché a Chiese particolari, e per tali territori
tratta tutto quanto si riferisce sia all'erezione di circoscrizioni
ecclesiastiche, o alle loro modifiche, sia alla provvista delle Chiese, ed
assolve gli altri compiti che la Congregazione per i Vescovi esercita
nell'ambito della sua competenza.
Articolo 90
§ 1. Per quanto
riguarda i membri degli istituti di vita consacrata, eretti nei territori di
missione oppure ivi operanti, la Congregazione gode di una sua competenza su
tutto ciò che ad essi si riferisce come missionari, presi sia singolarmente che
comunitariamente, fermo restando quanto prescritto dall'articolo 21 § 1.
§ 2. Sono
soggette a questa Congregazione le società di vita apostolica erette in favore
delle missioni.
Articolo 91
Per
incrementare la cooperazione missionaria, anche mediante una efficace raccolta
e un'equa distribuzione dei sussidi economici, la Congregazione si serve
specialmente delle Pontificie Opere Missionarie, cioè della Propagazione della
Fede, di San Pietro apostolo, della Santa Infanzia, e della Pontificia Unione
Missionaria del Clero.
Articolo 92
La
Congregazione amministra il suo patrimonio e gli altri beni destinati alle
missioni mediante un suo speciale ufficio, fermo restando l'obbligo di renderne
debito conto alla Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede.
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