Pontificia
Commissione per la Conservazione del Patrimonio Artistico e Storico
Articolo 99
Presso la
Congregazione per il Clero è stabilita la Commissione che ha il compito di
presiedere alla tutela del patrimonio storico ed artistico di tutta la Chiesa.
Articolo 100
Appartengono a
questo patrimonio in primo luogo tutte le opere di qualsiasi arte del passato,
che dovranno essere custodite e conservate con la massima diligenza. Quelle
poi, il cui uso specifico sia venuto meno, siano convenientemente esposte in
visione nei musei della Chiesa o in altri luoghi.
Articolo 101
§ 1. Tra i beni
storici hanno particolare importanza tutti i documenti e strumenti giuridici,
che riguardano ed attestano la vita e la cura pastorale, nonché i diritti e le
obbligazioni delle diocesi, delle parrocchie, delle chiese e delle altre
persone giuridiche, istituite nella Chiesa.
§ 2. Questo
patrimonio storico, sia conservato negli archivi come anche nelle biblioteche,
che devono dappertutto essere affidati a personale competente, affinché tali
testimonianze non vadano perdute.
Articolo 102
La Commissione
offre il suo aiuto alle Chiese particolari ed agli organismi episcopali e, se è
il caso, opera insieme con essi, affinché siano costituiti i musei, gli archivi
e le biblioteche e siano ben realizzate la raccolta e la custodia dell'intero
patrimonio artistico e storico in tutto il territorio, per essere a
disposizione di tutti coloro che ne hanno interesse.
Articolo 103
Spetta alla
medesima Commissione, d'intesa con le Congregazioni dei Seminari ed Istituti di
Studi e del Culto divino e della Disciplina dei sacramenti, di impegnarsi
perché il Popolo di Dio diventi sempre più consapevole dell'importanza e della
necessità di conservare il patrimonio storico e artistico della Chiesa.
Articolo 104
La presiede il Cardinale
Prefetto della Congregazione per il Clero, coadiuvato dal segretario della
commissione medesima.
La Commissione
ha i suoi propri officiali.
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