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Ioannes Paulus PP. II
Pastor bonus

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  • III CONGREGAZIONI
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Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e per le Società di Vita Apostolica

Articolo 105

Compito proprio della Congregazione è di promuovere e di regolare la pratica dei consigli evangelici, come viene esercitata nelle forme approvate di vita consacrata, ed insieme l'attività delle società di vita apostolica in tutta la Chiesa latina.

Articolo 106

§ 1. La Congregazione, pertanto, erige gli istituti religiosi e secolari, nonché le società di vita apostolica, li approva oppure esprime il suo giudizio circa l'opportunità della loro erezione da parte del Vescovo diocesano. Ad essa compete anche di sopprimere, se sarà necessario, detti istituti e società.

§ 2. Ad essa compete ancora di costituire unioni e federazioni di detti istituti e società o di sopprimerle, se sarà necessario.

Articolo 107

Da parte sua, la Congregazione procura che gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica crescano e progrediscano secondo lo spirito dei fondatori e le sane tradizioni, perseguano fedelmente le finalità loro proprie e contribuiscano efficacemente alla missione salvifica di tutta la Chiesa.

Articolo 108

§ 1. Essa assolve tutte quelle mansioni che, a norma del diritto, spettano alla Santa Sede circa la vita e l'attività degli istituti e delle società, specialmente circa l'approvazione delle costituzioni, il regime e l'apostolato, la cooptazione e la formazione dei membri, i loro diritti ed obblighi, la dispensa dai voti e la dimissione dei membri, nonché l'amministrazione dei beni.

§ 2. Per quanto poi concerne l'ordinamento degli studi di filosofia e di teologia, nonché gli studi accademici, è competente la Congregazione dei Seminari e degli Istituti di Studi.

Articolo 109

Spetta alla medesima Congregazione erigere le conferenze dei superiori maggiori dei religiosi e delle religiose, approvare i rispettivi statuti ed ancora esercitare la vigilanza perché la loro attività sia ordinata al raggiungimento delle finalità proprie.

Articolo 110

Alla Congregazione sono anche soggette la vita eremitica, l'ordine delle vergini e le associazioni di queste, e le altre forme di vita consacrata.

Articolo 111

La sua competenza si estende anche ai terzi ordini, nonché alle associazioni dei fedeli, che vengono erette con l'intento che, dopo la necessaria preparazione, possano divenire un giorno istituti di vita consacrata o società di vita apostolica.




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