Congregazione
per gli Istituti di Vita Consacrata e per le Società di Vita Apostolica
Articolo 105
Compito proprio
della Congregazione è di promuovere e di regolare la pratica dei consigli
evangelici, come viene esercitata nelle forme approvate di vita consacrata, ed
insieme l'attività delle società di vita apostolica in tutta la Chiesa latina.
Articolo 106
§ 1. La
Congregazione, pertanto, erige gli istituti religiosi e secolari, nonché le
società di vita apostolica, li approva oppure esprime il suo giudizio circa
l'opportunità della loro erezione da parte del Vescovo diocesano. Ad essa compete
anche di sopprimere, se sarà necessario, detti istituti e società.
§ 2. Ad essa
compete ancora di costituire unioni e federazioni di detti istituti e società o
di sopprimerle, se sarà necessario.
Articolo 107
Da parte sua,
la Congregazione procura che gli istituti di vita consacrata e le società di
vita apostolica crescano e progrediscano secondo lo spirito dei fondatori e le
sane tradizioni, perseguano fedelmente le finalità loro proprie e
contribuiscano efficacemente alla missione salvifica di tutta la Chiesa.
Articolo 108
§ 1. Essa
assolve tutte quelle mansioni che, a norma del diritto, spettano alla Santa
Sede circa la vita e l'attività degli istituti e delle società, specialmente
circa l'approvazione delle costituzioni, il regime e l'apostolato, la cooptazione
e la formazione dei membri, i loro diritti ed obblighi, la dispensa dai voti e
la dimissione dei membri, nonché l'amministrazione dei beni.
§ 2. Per quanto
poi concerne l'ordinamento degli studi di filosofia e di teologia, nonché gli
studi accademici, è competente la Congregazione dei Seminari e degli Istituti
di Studi.
Articolo 109
Spetta alla
medesima Congregazione erigere le conferenze dei superiori maggiori dei
religiosi e delle religiose, approvare i rispettivi statuti ed ancora
esercitare la vigilanza perché la loro attività sia ordinata al raggiungimento
delle finalità proprie.
Articolo 110
Alla
Congregazione sono anche soggette la vita eremitica, l'ordine delle vergini e
le associazioni di queste, e le altre forme di vita consacrata.
Articolo 111
La sua
competenza si estende anche ai terzi ordini, nonché alle associazioni dei
fedeli, che vengono erette con l'intento che, dopo la necessaria preparazione,
possano divenire un giorno istituti di vita consacrata o società di vita
apostolica.
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