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Ioannes Paulus PP. II
Pastor bonus

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  • III CONGREGAZIONI
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Congregazione dei Seminari e degli Istitui di Studi

Articolo 112

La Congregazione esprime e traduce in atto la sollecitudine della Sede apostolica circa la formazione di coloro che sono chiamati agli Ordini sacri nonché circa la promozione e l'ordinamento dell'educazione cattolica.

Articolo 113

§ 1. Assiste i Vescovi perché nelle loro Chiese siano coltivate col massimo impegno le vocazioni ai ministeri sacri e nei seminari, da istituire e dirigere a norma del diritto, gli alunni siano adeguatamente educati con una solida formazione sia umana e spirituale, sia dottrinale e pastorale.

§ 2. Vigila attentamente perché la convivenza ed il governo dei seminari rispondano pienamente alle esigenze dell'educazione sacerdotale ed i superiori e docenti contribuiscano, quanto più è possibile, con l'esempio della vita e la retta dottrina alla formazione della personalità dei ministri sacri.

§ 3. Ad essa spetta, inoltre, di erigere i seminari interdiocesani e di approvare i loro statuti.

Articolo 114

La Congregazione si impegna perché i principi fondamentali circa l'educazione cattolica, così come sono proposti dal Magistero della Chiesa, siano sempre più approfonditi, affermati e conosciuti dal Popolo di Dio.

Essa cura parimenti che in questa materia i fedeli possano adempiere i loro obblighi, e si impegnino attivamente affinché anche la società civile riconosca e tuteli i loro diritti.

Articolo 115

La Congregazione stabilisce le norme, secondo le quali deve reggersi la scuola cattolica; assiste i Vescovi diocesani perché siano istituite, dove è possibile, le scuole cattoliche e siano sostenute con la massima cura, e perché in tutte le scuole siano offerte, mediante opportune iniziative, l'educazione catechetica e la cura pastorale agli alunni cristiani.

Articolo 116

§ 1. La Congregazione si impegna affinché nella Chiesa si abbia un numero sufficiente di università ecclesiastiche e cattoliche e di altri istituti di studio, nei quali siano approfondite e siano promossi le discipline sacre e gli studi umanistici e scientifici tenendo conto della verità cristiana, ed ivi i cristiani siano adeguatamente formati all'adempimento delle loro funzioni.

§ 2. Essa erige o approva le università e gli istituti ecclesiastici, ratificati i rispettivi stauti, esercita l'alta direzione su di essi e vigila perché nell'insegnamento dottrinale sia salvaguardata l'integrità della fede cattolica.

§ 3. Per quanto riguarda le università cattoliche, si occupa delle materie di competenza della Santa Sede.

§ 4. Favorisce la collaborazione ed il reciproco aiuto tra le università degli studi e le loro associazioni ed è tutela per esse.




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