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Ioannes Paulus PP. II
Pastor bonus

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6. Chiamato dall'inscrutabile disegno della Provvidenza all'ufficio di pastore della Chiesa universale, fin dall'inizio del Pontificato è stato mio impegno non soltanto chiedere l'avviso dei dicasteri su di una questione tanto importante, ma consultare anche l'intero collegio dei Cardinali. Questi si dedicarono a tale studio durante due Concistori generali, e presentarono i loro pareri circa la via e il metodo da seguire nell'ordinamento della Curia romana. Era necessario interrogare per primi i Cardinali in un tema di così grande rilievo: essi infatti sono uniti da un vincolo strettissimo e specialissimo col romano Pontefice, che essi «assistono... sia agendo collegialmente quando sono convocati insieme per trattare le questioni di maggiore importanza, sia come singoli, cioè nei diversi uffici ricoperti prestandogli la loro opera nella cura soprattutto quotidiana della Chiesa universale» («Codex Iuris Canonici», canone 349).

Un'ampia consultazione fu ancora compiuta, com'era giusto, presso i dicasteri della Curia romana. Il risultato di questa generale consultazione fu quello «Schema della legge particolare sulla Curia romana», alla cui preparazione lavorò per due anni una commissione di prelati sotto la presidenza di un Cardinale; lo schema fu ancora sottoposto all'esame dei singoli Cardinali, dei Patriarchi delle Chiese Orientali, delle conferenze episcopali per il tramite dei rispettivi presidenti, e dei dicasteri della Curia, e discusso nella plenaria dei Cardinali del 1985. Quanto alle conferenze episcopali, era necessario prendere una conoscenza veramente universale delle necessità delle Chiese locali e delle attese e dei desideri che, in questo campo, si rivolgono alla Curia romana; l'occasione diretta di una tale consultazione fu opportunamente offerta dal Sinodo straordinario dei Vescovi del 1985, già sopra ricordato.

Finalmente una commissione cardinalizia, appositamente istituita a questo fine, dopo aver tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti emersi dalle precedenti consultazioni, e sentito anche il parere di alcuni privati, ha preparato una legge particolare per la Curia romana, che rispondesse convenientemente al nuovo Codice di Diritto Canonico.

Ed è questa legge particolare che ora promulgo mediante la presente costituzione, al termine del IV centenario della già ricordata costituzione apostolica «Immensa Aeterni Dei», di Sisto V, nell'80· anniversario della «Sapienti Consilio» di san Pio X, e nel 20· dell'entrata in vigore della «Regimini Ecclesiae Universae» di Paolo VI, con la quale questa è strettamente collegata, poiché entrambe, nella loro identità di ispirazione e di intenti, sono in un certo senso un frutto del Concilio Vaticano II.




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