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Ioannes Paulus PP. II
Pastor bonus

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  • II SEGRETERIA DI STATO
    • 1
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Prima Sezione

Articolo 41

§ 1. Alla prima sezione spetta in particolar modo di attendere al disbrigo degli affari riguardanti il servizio quotidiano del sommo Pontefice; di esaminare quegli affari che occorra trattare al di fuori della competenza ordinaria dei dicasteri della Curia romana e degli altri organismi della Sede apostolica; di favorire i rapporti con i medesimi dicasteri, senza pregiudizio della loro autonomia, e di coordinare i lavori; di regolare la funzione dei rappresentanti della Santa Sede e la loro attività, specialmente per quanto concerne le Chiese particolari. Spetta ad essa di espletare tutto ciò che riguarda i rappresentanti degli Stati presso la Santa Sede.

§ 2. D'intesa con gli altri dicasteri competenti, essa si occupa di quanto riguarda la presenza e l'attività della Santa Sede presso le organizzazioni internazionali, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 46. Altrettanto fa nei confronti delle organizzazioni internazionali cattoliche.

Articolo 42

Ad essa inoltre spetta di:

1·: redigere e spedire le costituzioni apostoliche, le lettere decretali, le lettere apostoliche, le epistole e gli altri documenti che il sommo Pontefice le affida;

2·: espletare tutti gli atti riguardanti le nomine che nella Curia romana e negli altri organismi dipendenti dalla Santa Sede devono essere compiute o approvate dal sommo Pontefice;

3·: custodire il sigillo di piombo e l'anello del Pescatore.

Articolo 43

A questa sezione spetta parimenti di:

1·: curare la pubblicazione degli atti e dei pubblici documenti della Sede nel bollettino intitolato «Acta Apostolicae Sedis»;

2·: pubblicare e divulgare, mediante lo speciale ufficio che da essa dipende ed è chiamato sala stampa, le comunicazioni ufficiali riguardanti sia gli atti del sommo Pontefice sia l'attività della Santa Sede;

3·: esercitare, d'intesa con la seconda sezione, la vigilanza sul giornale denominato «L'Osservatore Romano», sulla Radio vaticana e sul Centro Televisivo Vaticano.

Articolo 44

Mediante l'ufficio di statistica, essa raccoglie, coordina e pubblica tutti i dati, elaborati secondo le norme statistiche, che riguardano la vita della Chiesa universale nel mondo intero.




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