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Ioannes Paulus PP. II Pastor bonus IntraText CT - Lettura del testo |
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Congregazione per le Chiese Orientali Articolo 56 La Congregazione tratta le materie concernenti le Chiese orientali, sia circa le persone sia circa le cose. Articolo 57 § 1. Ne sono membri di diritto i Patriarchi e gli Arcivescovi maggiori delle Chiese orientali, nonché il presidente del Consiglio per l'Unità dei Cristiani. § 2. I consultori e gli officiali siano scelti in modo da tener conto, in quanto è possibile, della diversità dei riti. Articolo 58 § 1. La competenza di questa Congregazione si estende a tutti gli affari, che sono propri delle Chiese orientali e che debbono essere deferiti alla Sede apostolica, sia circa la struttura e l'ordinamento delle Chiese, sia circa l'esercizio delle funzioni di insegnare, di santificare e di governare, sia circa le persone, il loro stato, i loro diritti e doveri. Essa svolge anche tutto ciò che è prescritto dagli articoli 31 e 32 circa le relazioni quinquennali e le visite «ad limina». § 2. Rimane intatta, tuttavia, la specifica ed esclusiva competenza delle Congregazioni della Dottrina della Fede e delle Cause dei santi, della Penitenzieria apostolica, del Supremo Tribunale della Segnatura apostolica e del Tribunale della Rota romana, nonché della Congregazione del Culto divino e della Disciplina dei sacramenti per quanto attiene alla dispensa per il matrimonio rato e non consumato. Negli affari, che riguardano anche i fedeli dipendenti dalla Chiesa latina, la Congregazione deve procedere dopo aver consultato, se lo richiede l'importanza della cosa, il dicastero competente per la stessa materia nei confronti dei fedeli della Chiesa latina. Articolo 59 La Congregazione segue parimenti con premurosa diligenza le comunità di fedeli orientali che si trovano nelle circoscrizioni territoriali della Chiesa latina, e provvede alle loro necessità spirituali per mezzo di Visitatori, anzi, laddove il numero dei fedeli e le circostanze lo richiedano, possibilmente anche mediante una propria gerarchia, dopo aver consultato la Congregazione competente per la costituzione di Chiese particolari nel medesimo territorio. Articolo 60 L'azione apostolica e missionaria nelle regioni, in cui da antica data sono prevalenti i riti orientali, dipende esclusivamente da questa Congregazione, anche se viene svolta da missionari della Chiesa latina. Articolo 61 La Congregazione deve procedere in mutua intesa col Consiglio per l'Unione dei Cristiani nelle questioni che possono riguardare i rapporti con le Chiese orientali non cattoliche, ed anche col Consiglio per il Dialogo Interreligioso nella materia che rientra nell'ambito di esso.
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