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Ioannes Paulus PP. II
Pastor bonus

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  • III CONGREGAZIONI
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Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli

Articolo 85

Spetta alla Congregazione di dirigere e coordinare in tutto il mondo l'opera stessa dell'evangelizzazione dei popoli e la cooperazione missionaria, salva la competenza della Congregazione per le Chiese orientali.

Articolo 86

La Congregazione promuove le ricerche di teologia, di spiritualità e di pastorale missionaria, e parimenti propone le norme e le linee di azione, adattate alle esigenze dei tempi e dei luoghi, in cui si svolge l'evangelizzazione.

Articolo 87

La Congregazione si adopera affinché il Popolo di Dio, permeato di spirito missionario e consapevole della sua responsabilità, collabori efficacemente all'opera missionaria con la preghiera, con la testimonianza della vita, con l'attività e con i sussidi economici.

Articolo 88

§ 1. Essa procura di suscitare le vocazioni missionarie sia clericali, sia religiose, sia laicali, e provvede all'adeguata distribuzione dei missionari.

§ 2. Nei territori che le sono soggetti essa cura parimenti la formazione del clero secolare e dei catechisti, salva la competenza della Congregazione dei Seminari e degli Istituti di Studi per quanto concerne il piano generale degli studi, nonché le università e gli altri istituti di studi superiori.

Articolo 89

Alla medesima sono soggetti i territori di missione, la cui evangelizzazione essa affida ad idonei istituti e società, nonché a Chiese particolari, e per tali territori tratta tutto quanto si riferisce sia all'erezione di circoscrizioni ecclesiastiche, o alle loro modifiche, sia alla provvista delle Chiese, ed assolve gli altri compiti che la Congregazione per i Vescovi esercita nell'ambito della sua competenza.

Articolo 90

§ 1. Per quanto riguarda i membri degli istituti di vita consacrata, eretti nei territori di missione oppure ivi operanti, la Congregazione gode di una sua competenza su tutto ciò che ad essi si riferisce come missionari, presi sia singolarmente che comunitariamente, fermo restando quanto prescritto dall'articolo 21 § 1.

§ 2. Sono soggette a questa Congregazione le società di vita apostolica erette in favore delle missioni.

Articolo 91

Per incrementare la cooperazione missionaria, anche mediante una efficace raccolta e un'equa distribuzione dei sussidi economici, la Congregazione si serve specialmente delle Pontificie Opere Missionarie, cioè della Propagazione della Fede, di San Pietro apostolo, della Santa Infanzia, e della Pontificia Unione Missionaria del Clero.

Articolo 92

La Congregazione amministra il suo patrimonio e gli altri beni destinati alle missioni mediante un suo speciale ufficio, fermo restando l'obbligo di renderne debito conto alla Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede.




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