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Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali
Regolamento per le riprese audiovisive

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Art. 7. La Pontificia Commissione per le Comunicazioni Sociali:

a) procede all'esame delle domande e della possibilità di soddisfarle;

b) accerta se la ripresa richiesta corrisponda a quanto dichiarato nell'art. 1 del presente Regolamento;

c) informa, qualora si tratti di riprese di maggiore importanza, specie con riferimento alla Persona del Santo Padre, la Segreteria di Stato di Sua Santità ed attua le istruzioni ricevute. La Segreteria di Stato in casi particolari ed urgenti, concederà l'autorizzazione necessaria, avvertendone la Pontificia Commissione;

d) rilascia l'eventuale autorizzazione di ripresa;

e) comunica la notizia circa l'autorizzazione concessa alle competenti Autorità della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano.
Al Comando della Vigilanza è affidato il compito della vigilanza per il rigoroso rispetto delle disposizioni relative alle riprese.

f) assicura un'opportuna e competente assistenza religiosa durante la ripresa stessa.




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