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Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali
Regolamento per le riprese audiovisive

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Art. 8. Il richiedente è invitato ad assumere per iscritto, al momento in cui gli viene comunicata l'autorizzazione richiesta, o comunque prima dell'inizio della ripresa o della registrazione, gli impegni seguenti:

a) osservare e far osservare alle persone incaricate della ripresa il massimo rispetto per i luoghi sacri e per tutto ciò che abbia riferimento alla venerata Persona del Sommo Pontefice;

b) sottoporre in visione al Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali - qualora il carattere della ripresa lo richiedesse - film e dischi effettuati, prima che siano messi in circolazione;

c) utilizzare il materiale filmato e sonoro registrato al solo scopo per cui la ripresa è stata autorizzata;

d) far pervenire, entro un termine di tempo concordato, alla "Filmoteca Vaticana" una copia negativa del film ripreso (cfr. Statuto della Filmoteca Vaticana, art. 3, b, Acta Ap. Sedis, vol. 51, 1959, p. 875).




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