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Regola del
Terz’ordine secolare di San Francesco
Capo I -
Dell’accettazione, noviziato, professione
I. Non si accetti nel Terz’ordine alcuno che non abbia
passato l’età di quattordici anni, e non sia di buoni costumi, amante della
concordia, e specialmente di provata fede nella professione cattolica e di
provato ossequio verso la Chiesa Romana e la Sede Apostolica.
II. Le maritate non si ammettano senza che il marito
lo sappia e vi acconsenta, eccetto il caso che il Confessore giudichi doversi
fare diversamente.
III. Gli ascritti al Sodalizio portino il piccolo
scapolare e il cingolo secondo il costume: se nol portano, restino privi dei
privilegi e diritti concessi.
IV.
I Terziari e
le Terziarie, accettati che siano nell’Ordine, passino nel noviziato il primo
anno; ammessi poi giusta il rito alla professione dell’Ordine stesso,
promettano di osservare i comandamenti di Dio, e di obbedire alla Chiesa, e se
in alcun punto della loro professione mancheranno, di esser pronti a farne
ammenda.
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