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Capo II - Della
disciplina
I. I Terziari e le Terziarie si astengano in ogni cosa
dal lusso e dalla raffinata eleganza, tenendosi a quel giusto mezzo, che si
conviene alla condizione di ciascuno.
II. Stiano lontani con somma cautela dai balli e dagli
spettacoli pericolosi e da ogni gozzoviglia.
III. Siano frugali nel cibo e nella bevanda e non si assidano
e non si levino dalla mensa senza aver piamente invocato e ringraziato il
Signore.
IV.
Nella
vigilia della Immacolata Concezione di Maria e del Patriarca Francesco ciascuno
osservi il digiuno; assai lodevoli, se inoltre digiuneranno ogni venerdì e si
asterranno dalle carni ogni mercoledì, secondo l’antica pratica dei Terziari.
V. S’accostino ai Sacramenti della Confessione e della
Comunione in ciascun mese.
VI. I Terziari Ecclesiastici, da che ogni giorno
debbono recitare le ore canoniche, per questa parte non hanno altro obbligo. I
laici che non recitano né l’ufficio divino né l’ufficio piccolo della B.
Vergine, dicano ogni giorno dodici Pater Noster, Ave Maria, e Gloria Patri,
salvo che non siano impediti da infermità.
VII. Quelli che per legge lo possono, dispongano per
tempo con testamento delle cose loro.
VIII. In famiglia abbiano cura di esser di esempio
agli altri, promovendo esercizi di pietà ed opere buone. Non permettano che
entrino in casa loro libri e giornali da cui possa temersi danno alla virtù, e
ne interdicano la lettura ai loro soggetti.
IX.
Abbiano cura
di mantenere tra loro e con gli altri caritatevole benevolenza. Dove possano,
si adoperino ad estinguere le discordie.
X. Non facciano mai giuramenti, se non in casi di vera
necessità. Fuggano ogni sconcio parlare, ogni scurrilità ed ogni lazzo.
Facciano ogni sera l’esame se forse non abbiano commesso alcun fallo; avendone
commesso, si pentano ed emendino l’errore.
XI.
Coloro che
lo possono assistano ogni giorno alla S. Messa. Ad invito del Ministro
intervengano ogni mese all’adunanza.
XII.
Mettano in
comune, giusta la possibilità di ciascuno, alcun che per sollevare, massime
nelle malattie, i confratelli bisognosi, o per provvedere al decoro del
culto.
XIII.
A visitare i
Terziari infermi, i Ministri o vadano essi stessi, o mandino a compiere i
dovuti uffici di carità. E se la malattia è pericolosa, ammoniscano e
persuadano il malato ad acconciare in tempo le cose dell’anima.
XIV.
Ai funerali
dei confratelli defunti i Terziari del luogo e i forestieri che vi si trovano,
si radunino e recitino insieme una terza parte del
S. Rosario a suffragio del
trapassato. I Sacerdoti nel divin sacrificio, i laici accostandosi, se possono,
alla santa Comunione, preghino pii e volonterosi al defunto confratello l’eterna
pace.
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