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Capo III - Degli
uffici, della visita, della Regola stessa
I. I vari uffici si conferiscono nelle adunanze dei
confratelli. Gli offici durino tre anni. Nessuno senza giusta causa ricusi o
eseguisca con negligenza l’officio conferitogli.
II. Il Visitatore diligentemente indaghi se la Regola
viene osservata. A questo fine una volta l’anno, o più spesso se bisogna,
visiti d’ufficio i Sodalizi, convochi in generale adunanza i Ministri e i
confratelli. Se il Visitatore ammonendo o comandando richiamerà alcuno al
dovere, o se imporrà alcuna penitenza salutare, questi docilmente l’accetti e
non ricusi di farla.
III. I Visitatori si scelgano tra i Religiosi del
Primo o del Terz’Ordine Regolare Francescano; e siano designati dai Guardiani
quando ne siano richiesti. L’officio di Visitatore è interdetto ai laici.
IV.
I Terziari
insubordinati e di mal esempio vengano ammoniti dell’obbligo loro la seconda e
la terza volta: se non obbediscono, siano espulsi.
V. Se nelle prescrizioni di questa Regola alcuno viene
a mancare, sappia che non incorre per questo titolo in verun peccato, purché la
mancanza non offenda le leggi di Dio e i precetti della Chiesa.
VI. Se alcuno per grave e giusta causa non può
osservare qualche prescrizione di questa Regola, sia lecito dispensarlo per
quella parte o fargliene prudentemente la commutazione. E su ciò i Superiori
ordinari dei Francescani del Primo e del Terz’ordine, come pure i Visitatori,
abbiano pieno potere.
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