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Capo II - Delle
Indulgenze parziali
I. A tutti i Terziari dell’uno e dell’altro sesso che
visiteranno il tempio o l’oratorio in cui si è eretto il Sodalizio, e quivi
supplicheranno Dio per i bisogni della Chiesa, si concede indulgenza di sette
anni e di altrettante quarantene nelle Feste della Prodigiosa Impressione delle
sacre Stimmate del Patriarca S. Francesco, di S. Lodovico Re di Francia, di S.
Elisabetta Regina di Portogallo, di S. Elisabetta di Ungheria, di S. Margherita
da Cortona, e in altri dodici giorni a scelta di ciascuno, con l’approvazione
del Ministro del Sodalizio.
II. Tutte le volte che i Terziari assisteranno alla
Messa o ad altri divini uffici, od interverranno alle adunanze pubbliche o
private dei confratelli; daranno ospizio ai poveri; comporranno discordie o
procureranno siano composte; andranno alle sacre processioni; accompagneranno
il SS. Sacramento o, non potendolo accompagnare, reciteranno al segno della
campana un Pater Noster e un’Ave Maria; diranno cinque Pater e Ave pei bisogni
di S. Chiesa, o in suffragio dei confratelli defunti; seguiranno alla sepoltura
i morti; ridurranno al buon sentiero qualche traviato; istruiranno alcuno nei
divini precetti e nelle altre cose necessarie a salute; o faranno altre simili
opere di carità, potranno lucrare ogni volta e per ciascuno di questi titoli
l’indulgenza di trecento giorni.
I Terziari, se
vogliono, potranno applicare tutte e singole le sopraddette indulgenze, sia
plenarie sia parziali, in suffragio dei fedeli defunti.
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