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Capo III - Dei
Privilegi
I. I Sacerdoti iscritti al Terz’Ordine, dovunque
celebrino, godano personalmente dell’altare privilegiato, tre giorni di
ciascuna settimana, purché non abbiano ottenuto simile privilegio per altro
giorno.
II. Quando i medesimi Sacerdoti celebreranno in
suffragio delle anime dei Terziari defunti, l’altare sia per essi sempre e
dovunque privilegiato.
E
tutte e singole queste cose, nel modo che sono state sopra decretate, così
vogliamo restino ferme, stabili e rate in perpetuo: nonostante le Costituzioni,
le Lettere Apostoliche, gli statuti, le consuetudini, i privilegi, le altre
Regole Nostre e della Cancelleria Apostolica e qualsiasi altra cosa in
contrario. A nessuno pertanto sia lecito di violare in alcun modo od in alcuna
parte la presente Nostra lettera: chiunque ciò osi, sappia che incorrerà
nell’indignazione di Dio Onnipotente e dei beati suoi Apostoli Pietro e Paolo.
Dato a Roma,
presso San Pietro, l’anno dell’Incarnazione del Signore 1883, il 30 maggio,
anno sesto del Nostro Pontificato.
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