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| Leo PP. XIII Misericors Dei filius IntraText CT - Lettura del testo |
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Capo III - Degli uffici, della visita, della Regola stessa I. I vari uffici si conferiscono nelle adunanze dei confratelli. Gli offici durino tre anni. Nessuno senza giusta causa ricusi o eseguisca con negligenza l’officio conferitogli. II. Il Visitatore diligentemente indaghi se la Regola viene osservata. A questo fine una volta l’anno, o più spesso se bisogna, visiti d’ufficio i Sodalizi, convochi in generale adunanza i Ministri e i confratelli. Se il Visitatore ammonendo o comandando richiamerà alcuno al dovere, o se imporrà alcuna penitenza salutare, questi docilmente l’accetti e non ricusi di farla. III. I Visitatori si scelgano tra i Religiosi del Primo o del Terz’Ordine Regolare Francescano; e siano designati dai Guardiani quando ne siano richiesti. L’officio di Visitatore è interdetto ai laici. IV. I Terziari insubordinati e di mal esempio vengano ammoniti dell’obbligo loro la seconda e la terza volta: se non obbediscono, siano espulsi. V. Se nelle prescrizioni di questa Regola alcuno viene a mancare, sappia che non incorre per questo titolo in verun peccato, purché la mancanza non offenda le leggi di Dio e i precetti della Chiesa. VI. Se alcuno per grave e giusta causa non può osservare qualche prescrizione di questa Regola, sia lecito dispensarlo per quella parte o fargliene prudentemente la commutazione. E su ciò i Superiori ordinari dei Francescani del Primo e del Terz’ordine, come pure i Visitatori, abbiano pieno potere.
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