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| Leo PP. XIII Misericors Dei filius IntraText CT - Lettura del testo |
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Capo II - Delle Indulgenze parziali I. A tutti i Terziari dell’uno e dell’altro sesso che visiteranno il tempio o l’oratorio in cui si è eretto il Sodalizio, e quivi supplicheranno Dio per i bisogni della Chiesa, si concede indulgenza di sette anni e di altrettante quarantene nelle Feste della Prodigiosa Impressione delle sacre Stimmate del Patriarca S. Francesco, di S. Lodovico Re di Francia, di S. Elisabetta Regina di Portogallo, di S. Elisabetta di Ungheria, di S. Margherita da Cortona, e in altri dodici giorni a scelta di ciascuno, con l’approvazione del Ministro del Sodalizio. II. Tutte le volte che i Terziari assisteranno alla Messa o ad altri divini uffici, od interverranno alle adunanze pubbliche o private dei confratelli; daranno ospizio ai poveri; comporranno discordie o procureranno siano composte; andranno alle sacre processioni; accompagneranno il SS. Sacramento o, non potendolo accompagnare, reciteranno al segno della campana un Pater Noster e un’Ave Maria; diranno cinque Pater e Ave pei bisogni di S. Chiesa, o in suffragio dei confratelli defunti; seguiranno alla sepoltura i morti; ridurranno al buon sentiero qualche traviato; istruiranno alcuno nei divini precetti e nelle altre cose necessarie a salute; o faranno altre simili opere di carità, potranno lucrare ogni volta e per ciascuno di questi titoli l’indulgenza di trecento giorni. I Terziari, se vogliono, potranno applicare tutte e singole le sopraddette indulgenze, sia plenarie sia parziali, in suffragio dei fedeli defunti.
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