Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText
Paolo Sarpi
Istoria del Concilio tridentino

IntraText CT - Lettura del testo

  • Libro secondo
    • [In Trento si fa la quinta sessione, del peccato originale e per la riforma delle lezzioni e delle prediche]
Precedente - Successivo

Clicca qui per nascondere i link alle concordanze

[In Trento si fa la quinta sessione, del peccato originale e per la riforma delle lezzioni e delle prediche]

Ma in concilio, non restando piú differenza alcuna tra i padri sopra le cose discusse et essendo formati i decreti della fede e della riforma, né potendo piú l'ambasciatore cesareo resistere alla risoluzione de' legati, venuto il 17 giugno, giorno della sessione, cantò la messa Alessandro Piccolomini, vescovo di Pienza, fece il sermone frate Marco Laureo, dominicano, e fatte le solite ceremonie, fu letto il decreto di fede co' 5 anatematismi:

1 contra chi non confessa Adamo per la transgressione aver perso la santità e giustizia, incorso nell'ira di Dio, morte e preggionia del diavolo, e peggiorato nell'anima e nel corpo;

2 e chi asserisce Adam peccando avere nociuto a sé solo o aver derivato nella posterità la sola morte del corpo e non il peccato, morte dell'anima;

3 e chi afferma il peccato, che è uno in origine e proprio a ciascuno, trapassato per generazione, non per immitazione, poter essere scancellato con altro rimedio che per il merito di Cristo, overo nega che il merito di Cristo sia applicato tanto a' fanciulli, quanto agli adulti per il sacramento del battesmo, ministrato nella forma e rito della Chiesa;

4 e chi nega che debbiano essere battezati i fanciulli nascenti, se ben figli de cristiani o dice che sono battezati per la remissione de' peccati, ma non perché abbiano contratto alcun peccato originale da Adamo;

5 e chi nega che per la grazia del battesmo sia rimesso il reato del peccato originale e non sia levato tutto quello che ha vera e propria raggione di peccato, ma che sia raso e non imputato, restando però ne' battezati la concupiscenza per essercizio che non può nuocer a chi non gli consente; la qual chiamata dall'apostolo peccato, la sinodo dicchiara non essere vero e proprio peccato, ma essere cosí detta perché è nata da peccato et inclina a quello. Che la sinodo non ha intenzione di comprendere nel decreto la beata Vergine, ma doversi osservare le constituzioni di Sisto IV, le quali rinnova.

Il decreto della riformazione contiene due parti: una in materia delle lezzioni, l'altra delle prediche. Quanto alle lezzioni fu statuito che nelle chiese dove è assegnato stipendio per leggere teologia, il vescovo operi che dallo stipendiato medesimo, essendo idoneo, sia letta la divina Scrittura, e non essendo, questo carico sia essercitato da un sustituto deputato dal vescovo stesso; ma per l'avvenire il beneficio non si dia, se non a persona sufficiente a quel carico. Che nelle catedrali di città populata e nelle collegiate di castello insigne, dove non è assignato alcun stipendio per tal effetto, sia applicata la prima prebenda vacante o qualche semplice beneficio o una contribuzione di tutti i beneficiati per instituire la lezzione. Nelle chiese povere sia almeno un maestro che insegni la grammatica e goda i frutti di qualche beneficio semplice, o gli sia assegnata qualche mercede della mensa capitulare o episcopale, o dal vescovo sia trovato qualche altro modo, che ciò sia effettuato. Ne' monasterii de' monachi, dove si potrà, vi sia lezzione della Scrittura; nel che, se gli abbati saranno negligenti, siano costretti dal vescovo come delegato pontificio. Ne' conventi degli altri regolari siano deputati maestri degni a questo effetto. Ne' studii publici, dove non è instituita lezzione della Scrittura, s'instituisca dalla pietà e carità de' prencipi e republiche, e dove è instituita e negletta, si restituisca. Nissun possi essercitar questo ufficio di lettore, o in publico o in privato, se non è approvato dal vescovo come idoneo di vita, costumi e scienza, eccetto quelli che leggono ne' chiostri de' monachi. A' lettori publici della Scrittura et a' scolari siano conservati i privilegii concessi dalla legge di godere i frutti de' beneficii loro in assenza.

Quanto alle predicazioni contiene il decreto che i vescovi e prelati siano tenuti, non essendo impediti, predicar l'Evangelio con la bocca propria, et impediti, siano ubligati sustituire persone idonee. Che i curati inferiori debbino insegnare le cose necessarie alla salute o di propria bocca o per opera d'altri, almeno le dominiche e feste solenni; al che fare siano costretti da' vescovi, nonostante qualonque essenzione. Et allo stesso siano costretti da' metropolitani, come delegati dal papa, i curati delle parochiali soggette a' monasterii che non sono in diocese alcuna, se il prelato regolare sarà negligente a farlo. Che i regolari non predichino senza l'approbazione della vita, costumi e scienza da' superiori loro, e nelle chiese del loro ordine, inanzi che principiare la predicazione debbino dimandare personalmente la benedizzione al vescovo, ma nelle altre non predichino senza la licenza episcopale, la qual sia concessa senza pagamento. Se il predicator seminerà errori o scandali, il vescovo gli proibisca il predicare, e se predicherà eresie, proceda contra lui come la legge ordina e secondo la consuetudine, e se il predicator fosse privilegiato, lo faccia come delegato, avendo però cura che i predicatori non siano molestati per false imputazioni e calonnie, e non abbiano giusta occasione di dolersi di loro. Non permettino che, sotto pretesto di privilegii, né regolari che vivino fuor del chiostro, né preti secolari, se non conosciuti et approvati da loro, predichino, sin che non sia di ciò dato conto al pontefice. I questori non possino predicare essi, né far predicare, e contra facendo, non ostanti i privilegii, siano costretti dal vescovo ad ubedire.

In fine fu assegnato il termine della seguente sessione al 29 luglio.

 

 




Precedente - Successivo

Indice | Parole: Alfabetica - Frequenza - Rovesciate - Lunghezza - Statistiche | Aiuto | Biblioteca IntraText

Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC
IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2008. Content in this page is licensed under a Creative Commons License