[In Trento si fa la quinta sessione,
del peccato originale e per la riforma delle lezzioni e delle prediche]
Ma in concilio, non restando piú
differenza alcuna tra i padri sopra le cose discusse et essendo formati i decreti
della fede e della riforma, né potendo piú l'ambasciatore cesareo resistere
alla risoluzione de' legati, venuto il 17 giugno, giorno della sessione, cantò
la messa Alessandro Piccolomini, vescovo di Pienza, fece il sermone frate Marco
Laureo, dominicano, e fatte le solite ceremonie, fu letto il decreto di fede
co' 5 anatematismi:
1 contra chi non confessa Adamo per la
transgressione aver perso la santità e giustizia, incorso nell'ira di Dio,
morte e preggionia del diavolo, e peggiorato nell'anima e nel corpo;
2 e chi asserisce Adam peccando avere
nociuto a sé solo o aver derivato nella posterità la sola morte del corpo e non
il peccato, morte dell'anima;
3 e chi afferma il peccato, che è uno in
origine e proprio a ciascuno, trapassato per generazione, non per immitazione,
poter essere scancellato con altro rimedio che per il merito di Cristo, overo
nega che il merito di Cristo sia applicato tanto a' fanciulli, quanto agli
adulti per il sacramento del battesmo, ministrato nella forma e rito della Chiesa;
4 e chi nega che debbiano essere battezati
i fanciulli nascenti, se ben figli de cristiani o dice che sono battezati per
la remissione de' peccati, ma non perché abbiano contratto alcun peccato
originale da Adamo;
5 e chi nega che per la grazia del battesmo
sia rimesso il reato del peccato originale e non sia levato tutto quello che ha
vera e propria raggione di peccato, ma che sia raso e non imputato, restando
però ne' battezati la concupiscenza per essercizio che non può nuocer a chi non
gli consente; la qual chiamata dall'apostolo peccato, la sinodo dicchiara non
essere vero e proprio peccato, ma essere cosí detta perché è nata da peccato et
inclina a quello. Che la sinodo non ha intenzione di comprendere nel decreto la
beata Vergine, ma doversi osservare le constituzioni di Sisto IV, le quali
rinnova.
Il decreto della riformazione contiene due
parti: una in materia delle lezzioni, l'altra delle prediche. Quanto alle
lezzioni fu statuito che nelle chiese dove è assegnato stipendio per leggere
teologia, il vescovo operi che dallo stipendiato medesimo, essendo idoneo, sia
letta la divina Scrittura, e non essendo, questo carico sia essercitato da un
sustituto deputato dal vescovo stesso; ma per l'avvenire il beneficio non si
dia, se non a persona sufficiente a quel carico. Che nelle catedrali di città
populata e nelle collegiate di castello insigne, dove non è assignato alcun
stipendio per tal effetto, sia applicata la prima prebenda vacante o qualche
semplice beneficio o una contribuzione di tutti i beneficiati per instituire la
lezzione. Nelle chiese povere sia almeno un maestro che insegni la grammatica e
goda i frutti di qualche beneficio semplice, o gli sia assegnata qualche
mercede della mensa capitulare o episcopale, o dal vescovo sia trovato qualche
altro modo, sí che ciò sia effettuato. Ne' monasterii de' monachi, dove si
potrà, vi sia lezzione della Scrittura; nel che, se gli abbati saranno
negligenti, siano costretti dal vescovo come delegato pontificio. Ne' conventi
degli altri regolari siano deputati maestri degni a questo effetto. Ne' studii
publici, dove non è instituita lezzione della Scrittura, s'instituisca dalla
pietà e carità de' prencipi e republiche, e dove è instituita e negletta, si
restituisca. Nissun possi essercitar questo ufficio di lettore, o in publico o
in privato, se non è approvato dal vescovo come idoneo di vita, costumi e
scienza, eccetto quelli che leggono ne' chiostri de' monachi. A' lettori
publici della Scrittura et a' scolari siano conservati i privilegii concessi
dalla legge di godere i frutti de' beneficii loro in assenza.
Quanto alle predicazioni contiene il
decreto che i vescovi e prelati siano tenuti, non essendo impediti, predicar
l'Evangelio con la bocca propria, et impediti, siano ubligati sustituire
persone idonee. Che i curati inferiori debbino insegnare le cose necessarie
alla salute o di propria bocca o per opera d'altri, almeno le dominiche e feste
solenni; al che fare siano costretti da' vescovi, nonostante qualonque
essenzione. Et allo stesso siano costretti da' metropolitani, come delegati dal
papa, i curati delle parochiali soggette a' monasterii che non sono in diocese
alcuna, se il prelato regolare sarà negligente a farlo. Che i regolari non
predichino senza l'approbazione della vita, costumi e scienza da' superiori
loro, e nelle chiese del loro ordine, inanzi che principiare la predicazione
debbino dimandare personalmente la benedizzione al vescovo, ma nelle altre non
predichino senza la licenza episcopale, la qual sia concessa senza pagamento.
Se il predicator seminerà errori o scandali, il vescovo gli proibisca il
predicare, e se predicherà eresie, proceda contra lui come la legge ordina e
secondo la consuetudine, e se il predicator fosse privilegiato, lo faccia come
delegato, avendo però cura che i predicatori non siano molestati per false
imputazioni e calonnie, e non abbiano giusta occasione di dolersi di loro. Non
permettino che, sotto pretesto di privilegii, né regolari che vivino fuor del
chiostro, né preti secolari, se non conosciuti et approvati da loro,
predichino, sin che non sia di ciò dato conto al pontefice. I questori non
possino predicare essi, né far predicare, e contra facendo, non ostanti i
privilegii, siano costretti dal vescovo ad ubedire.
In fine fu assegnato il termine della
seguente sessione al dí 29 luglio.
|