[Decreto della residenza]
Il qual in sostanza conteneva:
1 Che volendo la sinodo emendare li
depravati costumi del clero e popolo, stimava dover incomminciare da' prefetti
delle chiese maggiori; però confidando in Dio e nel suo vicario in terra che
quel carico sarà dato a persone degne et essercitate dalla puerizia nella
disciplina ecclesiastica, gli ammoní a far il loro officio, qual non si può esseguire
se non soprastando alla custodia d'esso; nondimeno molti, lasciata la mandra e
la cura delle agnelle, vagano per le corti et attendono a' negozii secolari.
Per tanto la sinodo rinuova tutti i canoni antichi contra i non residenti, et
oltra ciò statuisce che qualonque prefetto a chiesa catedrale, con qualonque
titolo si voglia e di qualonque preminenza egli sia, che senza giusta e
raggionevole causa starà fuori della sua diocese 6 mesi continui, perda la
quarta parte delle entrate, e se perseverarà stando assente per altri 6 mesi,
ne perdi un'altra quarta, e crescendo la contumacia, il metropolitano, sotto
pena di non poter entrar in chiesa, fra' 3 mesi debbe denonciarlo al pontefice,
il qual per la sua soprema autorità potrà dare maggior castigo a proveder alla
chiesa di pastor piú utile. E se il metropolitano incorrerà in simil fallo, il
suffraganeo piú vecchio sia tenuto denonciarlo.
2 Ma gli altri inferiori ai vescovi,
tenuti a resedere o per legge o per consuetudine, siano a ciò costretti da'
vescovi, annullando ogni privilegio che essenti in perpetuo dalla residenzia.
Restando in vigore le dispense concesse per tempo, con causa raggionevole e
vera, provata inanzi l'ordinario, dovendo però il vescovo, come delegato della
Sede apostolica, avere carica che sia attesa alla cura delle anime da vicario
idoneo, con porzione conveniente delle entrate, non ostante qualonque
privilegio o essenzione.
3 In oltra, che nissun chierico per
privilegio personale, o regolare abitante fuori del monasterio per privilegio
dell'ordine suo, sia essente, sí che non possi esser punito fallando, o
visitato e corretto dall'ordinario.
4 Similmente, che i capitoli delle
catedrali et altre collegiate, in virtú d'essenzione o consuetudini o
giuramenti e patti, non possino liberarsi dalla visita de' suoi vescovi et
altri prelati maggiori, sempre che farà bisogno.
5 In fine ordinava che nissun vescovo, con
pretesto di privilegio, possi essercitar atti pontificali nella diocese d'un
altro, se non con licenzia di quello e sopra i suoi soggetti solamente. E fu
deputato il giorno della sessione seguente a 3 di marzo.
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