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Paolo Sarpi
Istoria del Concilio tridentino

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  • Libro secondo
    • [È formato il decreto della riforma degli abusi nel ministerio de' sacramenti]
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[È formato il decreto della riforma degli abusi nel ministerio de' sacramenti]

Mentre gli articoli sopradetti furono discussi da teologi, nella congregazione de' canonisti, formata per raccogliere e rimediare agli abusi concernenti le materie stesse de' sacramenti in generale, e del battesmo e confermazione, fu formato un decreto continente 6 capi [che] in sostanza diceva:

Che la sinodo, volendo levare gli abusi introdotti dagli uomini o da' tempi, et insegnare i ministri delle chiese et altri fedeli come si debbono governare nel custodirgli, ministrargli e ricevergli, ordina:

1 Che i sacramenti ecclesiastici siano liberalmente conferiti, e per il ministrargli nissuna cosa sia riscossa overo addimandata sotto qual si voglia pretesto, né sia posto in mostra cassetta, vaso, drappo o altra tal cosa, per quale tacitamente appaia che si dimandi; né meno sia negato o differito il sacramento sotto pretesto di qual si voglia longa et antica consuetudine di non conferirgli, se non ricevuta prima determinata mercede, overo anco sodisfazzione di qualche cosa del testo debita; atteso che né il pretesto di consuetudine, né la longhezza del tempo sminuisce, anzi accresce il peccato, et i contrafacienti sottogiacciono alle pene statuite dalle leggi contra i simoniaci.

2 Il sacramento del battesmo non sia conferito in luoghi profani, ma solo nelle chiese, salvo che per urgente necessità, et eccettuati i figliuoli de' re e prencipi, secondo la constituzione di Clemente V, la qual però non abbia luogo in tutti quelli che hanno dominio, ma solo ne' prencipi grandi; né i vescovi diano la cresma, se non vestiti con paramenti condecenti, e nelle chiese, luoghi sacri o case episcopali.

3 Il sacramento del battesmo sia amministrato da sacerdoti periti et idonei nelle chiese matrici solamente, nelle quali sia il fonte battesmale, eccetto se per le gran difficoltà d'andare a quelle, paresse a' vescovi concederlo anco in altre chiese, o da immemorabil tempo sia stato concesso; nelle qual chiese sia custodita l'acqua benedetta presa dalla chiesa matrice in un vaso mondo e condecente.

4 Nel battesmo e cresma non sia ammesso piú che uno per padrino, il quale non sia infame, né scommunicato, né interdetto, né sotto la pubertà, né monaco o altro che non possi esseguire quello che promette; e nella cresma non sia ricevuto per padrino chi non è cresimato esso.

5 Per levare l'abuso in molti luoghi introdotto di portare l'acqua del battesmo in volta, overo condur i putti cresimati con la fronte ligata, a fine di fare molti compadri col lavar delle mani e col scioglier la fronte, atteso che nissuna compaternità con questi modi si contrae: non permettino i sacerdoti che l'acqua del battesmo sia portata fuori di chiesa, ma subito sia gettata nel sacrario et il fonte battesmale sia serrato, et i vescovi, quando danno la cresma, facciano star due chierici alla porta della chiesa, quali sleghino e lavino le fronti de' cresimati, e non lascino uscir della chiesa alcuno ligato. Abbiano ancora i vescovi diligente cura di non confermare alcuno scommunicato, né interdetto, né che sia in peccato mortale.

 

 




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