[È formato il decreto della riforma
degli abusi nel ministerio de' sacramenti]
Mentre gli articoli sopradetti furono
discussi da teologi, nella congregazione de' canonisti, formata per raccogliere
e rimediare agli abusi concernenti le materie stesse de' sacramenti in
generale, e del battesmo e confermazione, fu formato un decreto continente 6
capi [che] in sostanza diceva:
Che la sinodo, volendo levare gli abusi
introdotti dagli uomini o da' tempi, et insegnare i ministri delle chiese et
altri fedeli come si debbono governare nel custodirgli, ministrargli e
ricevergli, ordina:
1 Che i sacramenti ecclesiastici siano
liberalmente conferiti, e per il ministrargli nissuna cosa sia riscossa overo
addimandata sotto qual si voglia pretesto, né sia posto in mostra cassetta,
vaso, drappo o altra tal cosa, per quale tacitamente appaia che si dimandi; né
meno sia negato o differito il sacramento sotto pretesto di qual si voglia
longa et antica consuetudine di non conferirgli, se non ricevuta prima
determinata mercede, overo anco sodisfazzione di qualche cosa del testo debita;
atteso che né il pretesto di consuetudine, né la longhezza del tempo sminuisce,
anzi accresce il peccato, et i contrafacienti sottogiacciono alle pene statuite
dalle leggi contra i simoniaci.
2 Il sacramento del battesmo non sia
conferito in luoghi profani, ma solo nelle chiese, salvo che per urgente
necessità, et eccettuati i figliuoli de' re e prencipi, secondo la
constituzione di Clemente V, la qual però non abbia luogo in tutti quelli che
hanno dominio, ma solo ne' prencipi grandi; né i vescovi diano la cresma, se
non vestiti con paramenti condecenti, e nelle chiese, luoghi sacri o case
episcopali.
3 Il sacramento del battesmo sia
amministrato da sacerdoti periti et idonei nelle chiese matrici solamente,
nelle quali sia il fonte battesmale, eccetto se per le gran difficoltà d'andare
a quelle, paresse a' vescovi concederlo anco in altre chiese, o da immemorabil
tempo sia stato concesso; nelle qual chiese sia custodita l'acqua benedetta
presa dalla chiesa matrice in un vaso mondo e condecente.
4 Nel battesmo e cresma non sia ammesso
piú che uno per padrino, il quale non sia infame, né scommunicato, né
interdetto, né sotto la pubertà, né monaco o altro che non possi esseguire
quello che promette; e nella cresma non sia ricevuto per padrino chi non è
cresimato esso.
5 Per levare l'abuso in molti luoghi
introdotto di portare l'acqua del battesmo in volta, overo condur i putti
cresimati con la fronte ligata, a fine di fare molti compadri col lavar delle
mani e col scioglier la fronte, atteso che nissuna compaternità con questi modi
si contrae: non permettino i sacerdoti che l'acqua del battesmo sia portata
fuori di chiesa, ma subito sia gettata nel sacrario et il fonte battesmale sia
serrato, et i vescovi, quando danno la cresma, facciano star due chierici alla
porta della chiesa, quali sleghino e lavino le fronti de' cresimati, e non
lascino uscir della chiesa alcuno ligato. Abbiano ancora i vescovi diligente
cura di non confermare alcuno scommunicato, né interdetto, né che sia in
peccato mortale.
|