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Paolo Sarpi Istoria del Concilio tridentino IntraText CT - Lettura del testo |
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[Si celebra la settima sessione: canoni de' sacramenti in generale e del battesmo in particolare e della confermazione] Accommodati i decreti, se ben con le difficoltà narrate, e venuto il 3 marzo, e con solito ordine ridotti i prelati in chiesa per celebrar il consesso, fu cantata la messa da Giacomo Cocco, arcivescovo di Corfú. Doveva far il sermone Coriolano Martirano, vescovo di San Marco, il qual per i disgusti ricevuti nella congregazione, non parendo che fosse decoro d'intervenirvi e non persistere nella medesma opinione, né essendo sicuro il contradire nel publico consesso, elesse di finger indisposizione e rimanersene, onde si restò per quella mattina senza sermone, come se nel numero de' sessanta vescovi e trenta frati teologi, essercitati nel predicare, non vi fosse uno atto a dire quattro parole con premeditazione di quattro ore. E negli atti fu notato che non fu fatto sermone per esser rauco il vescovo di San Marco a ciò deputato; e cosí si mandò anco in stampa: il che, sí come non si debbe attribuire se non ad una maniera dolce del secretario che scrisse, cosí è fermo documento che allora non si pensava dovere venire tempo quando si stimasse che tutte le azzioni di quell'adunanza fossero pari a quelle degli apostoli, quando erano congregati aspettando la venuta dello Spirito Santo.
Ma finita la messa e le altre ceremonie, li due decreti furono letti. Il primo, appartenente alla fede, conteneva in sustanza: che per complemento della dottrina definita nella precedente sessione conveniva trattar de' sacramenti, et a fine di estirpar l'eresie eccitate, la sinodo per ora vuol statuire li seguenti canoni per aggiongere poi gli altri al suo tempo. Erano li canoni, overo anatematismi de' sacramenti in commune tredici: 1 Contra chi dice che li sacramenti della legge nuova non siano stati tutti instituiti da Cristo, overo esser piú o meno di sette, o alcun di loro non esser vera e propriamente sacramento. 2 E che non sono differenti da quelli della vecchia Legge, se non nelle ceremonie e riti. 3 E che alcun di loro in nissun rispetto sia piú degno dell'altro. 4 Che non sono necessarii alla salute e che la grazia di Dio si può acquistare per la sola fede senza quelli o senza il proposito di riceverli. 5 Che siano ordinati solo per nudrir la fede. 6 Che non contengono in loro la grazia significata o non la danno a chi non vi fa repugnanza, ma siano segni esterni della giustizia e caratteri della professione cristiana per discernere i fedeli dagl'infedeli. 7 Che non sempre e non a tutti sia data la grazia per i sacramenti, quanto s'aspetta dalla parte di Dio, purché siano legitimamente ricevuti. 8 Che per li sacramenti non è data la grazia in virtú dell'amministrazione di quelli, chiamata opus operatum, ma che basti la sola fede alla divina promessa. 9 Che nel battesmo, confermazione et ordine non sia impresso nell'anima un carattere spirituale che non si può scancellare; per il che non si possono ricever salvo che una volta. 10 Che tutti li cristiani hanno potestà d'amministrare la parola e tutti i sacramenti. 11 Che nel ministrar li sacramenti non sia necessaria nel ministro l'intenzione, almeno di far quello che fa la Chiesa. 12 Che il ministro in peccato mortale non dia il vero sacramento, se ben osserva tutte le cose necessarie. 13 Che i riti approvati dalla Chiesa e soliti possino esser sprezzati o tralasciati da ogni pastor, overo mutati in altri. Del battesmo erano anatematismi quattordici: 1 Contra chi dice che il battesmo di Giovanni avesse la stessa virtú con quello di Cristo. 2 Che l'acqua vera e naturale non sia necessaria al battesmo. 3 Che nella Chiesa romana, madre e maestra di tutte le Chiese, non è la vera dottrina del battesmo. 4 Che il battesmo dato dagli eretici nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, con intenzione di far quello che la Chiesa fa, non sia vero. 5 Che il battesmo sia libero e non necessario alla salute. 6 Che il battezato non può perder la grazia, se ben pecchi, purché non resti di credere. 7 Che li battezati sono debitori di credere solamente e non di servare la legge di Cristo. 8 Che non sono tenuti a servare li precetti della Chiesa. 9 Che per la memoria del battesmo tutti li voti dopo fatti si conoscono per nulli, come deroganti alla fede e professione battesmale. 10 Che i peccati dopo il battesmo commessi, per la fede e memoria di esso, sono rimessi o fatti veniali. 11 Che si debbe rinovare il battesmo in quello che averà negata la fede. 12 Che nissun debbe esser battezato, se non nell'età di Cristo o nel tempo della morte. 13 Chi non mette in numero de' fedeli i putti battezati, o dice che convien ribattezarli negl'anni della discrezione, o che sia meglio tralasciare il battesmo loro. 14 Che i battezati in puerizia venuti in età debbino esser ricercati di ratificare la promessa per nome loro fatta, e, non volendo, lasciargli nel loro arbitrio, non costringendogli alla vita cristiana, se non con la proibizione degli altri sacramenti. Della confermazione i canoni furono tre: 1 Contra chi dice che è ceremonia oziosa, non sacramento propriamente, overo che già era, affinché i putti dessero conto in publico della loro fede. 2 Che il dar virtú al cresma sia far ingiuria allo Spirito Santo. 3 Che ogni semplice sacerdote sia ministro ordinario della confermazione, e non il solo vescovo.
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