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Paolo Sarpi
Istoria del Concilio tridentino

IntraText CT - Lettura del testo

  • Libro secondo
    • [Decreto della riforma]
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[Decreto della riforma]

Fu letto dopo il decreto della riforma, dandogli negl'atti il titolo Canone della residenza, e conteneva in sustanza:

1 Che nissun sia creato vescovo, se non di legitimo matrimonio, di età matura, scienza di lettere e gravità di costumi.

2 Che nissun possi ricever o ritener piú vescovati in titolo o commenda, o con qualonque altro nome, e chi al presente ne ha piú, ritenutone uno ad elezione, lascia gli altri fra sei mesi, se sono di libera collazione del papa; altrimenti fra un anno: il che non facendo, s'abbiano per vacanti tutti, eccetto l'ultimo.

3 Che gli altri beneficii, e massime curati, siano dati a persone degne, che possino essercitar la cura delle anime; altrimente il collatore ordinario sia punito.

4 Che qualonque per l'avvenire riceverà piú beneficii incompatibili, per via di unione a vita, commenda perpetua o altrimente, o ritenerà i ricevuti contra li canoni resti privato di tutto.

5 Che agli ordinarii siano mostrate le dispense di quelli che hanno piú beneficii curati o incompatibili, provedendo appresso alla cura d'anime et altri oblighi.

6 Che le unioni perpetue fatte da 40 anni in qua possino esser revisti dagl'ordinarii come delegati et annullate le indebite e quelle che non sono effettuate o che per l'avvenire s'averanno da fare si presumino surrettizie, se non saranno fatte per cause raggionevoli e con la citazione degli interessati, e dalla Sede apostolica altro non sarà dichiarato.

7 Che i beneficii curati uniti siano visitati ogni anno dagl'ordinarii e gli siano assegnati vicarii perpetui o temporali con quella porzione de' frutti che parerà loro senza risguardo d'appellazioni o essenzioni.

8 Che gli ordinarii visitino ogni anno con autorità apostolica le chiese essenti, provedendo alla cura d'anime et agl'altri debiti servizii, senza rispetto d'appellazione, privilegii e consuetudini prescritte.

9 Che i vescovi creati siano consecrati nel tempo ordinato dalla legge e le allongazioni del termine piú di sei mesi non vagliano.

10 Che i capitoli delle chiese, vacante il vescovato, non possino concedere dimissorie agl'ordini, se non a chi sarà ubligato per causa di beneficio.

11 Che le licenze di poter esser promosso da qual si voglia vescovo non vagliano, se non sarà espressa la causa legitima per quale non possino esser promossi dal suo, et in quel caso siano ordinati dal vescovo residente nella sua diocese.

12 Che le facoltà di non ricever li debiti ordini non servino se non per un anno, salvo ne' casi dalla legge espressi.

13 Che i presentati a' beneficii da qual si voglia persone ecclesiastiche non siano instituiti, se non essaminati dagli ordinarii, eccetto li nominati dalle università o collegii de studii generali.

14 Che nelle cause degl'essenti si osservi certa forma, e dove si tratta di mercede e di miserabili persone, anco gli essenti che hanno giudice deputato possino esser convenuti inanzi l'ordinario; ma quelli che non l'hanno, in tutte le sorti di cause.

15 Che i vescovi abbiano cura sopra gli ospitali per vedere che siano ben governati dagl'amministratori, eziandio essenti, servata certa forma.

I prelati che nelle congregazioni s'erano opposti, fecero l'istesso nella sessione, ma con parole piú modeste, ricercando che fossero espressi i gradi delle persone comprese e che oltre le provisioni a' mali futuri s'aggiongessero i rimedii a' presenti che sono di maggior danno e pericolo. Ma i legati, ascoltate le parole come voce di chi non poteva far piú che essalar l'animo, diedero fine alla sessione con ordinare la seguente per il 21 aprile.

 

 




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