[Decreto di riforma intorno alla
giurisdizzion episcopale]
Il decreto della riforma contiene prima una
longa ammonizione a' vescovi di usar la giurisdizzione con moderazione e
carità; poi determina che nelle cause di visita, correzzione et inabilità e
nelle criminali non si possi appellare dal vescovo o suo vicario generale
inanzi la deffinitiva, overo da gravame irreparabile, e quando vi sarà luogo
d'appellazione e s'averà da commettere per autorità apostolica in partibus,
non sia commessa ad altri che al metropolitano e suo vicario, overo, quando
egli fosse sospetto o troppo lontano, o da lui fosse appellato, non sia
commessa se non ad un vescovo vicino o ad un vicario. Che il reo appellante sia
tenuto nella seconda instanza produr gl'atti della prima, dovendogli essere
dati in termine di 30 giorni senza pagamento. Che il vescovo et il suo vicario
generale possi proceder contra ciascuno alla condannazione e deposizione
verbale, e possi anco degradar solennemente con l'assistenza di tanti abbati di
mitra e pastorali, se ne averà, overo di altre degnità ecclesiastiche, di
quanti vescovi la presenza da' canoni è ricercata. Che il vescovo, come
delegato, possi conoscere dell'assoluzione d'ogni inquisito e della remissione
della pena d'ogni condannato da lui sommariamente, e costandogli che sia
ottenuta con narrar il falso o tacer il vero, non fargliela buona. Che un
vescovo non possi esser citato a comparer personalmente, se non per causa per
quale meritasse esser deposto o privato, con qual si voglia forma di giudicio
si proceda. Che i testimonii in causa criminale contra il vescovo non possino
esser ricevuti per informazione, se non con testi e di buona fama,
castigandogli gravemente se averanno deposto per affetto, e le cause criminali
de' vescovi non possino esser terminate se non dal pontefice.
Fu dopo di questo publicato un altro
decreto, nel quale la sinodo diceva che, desiderando estirpare tutti gl'errori,
aveva trattato accuratamente 4 articoli:
1 Se era necessario alla salute e
commandato da Dio che tutti i fedeli ricevessero il sacramento sotto ambedue le
specie.
2 Se meno riceva chi communica con una che
con ambedue.
3 Se la santa Chiesa ha errato
communicando con la sola specie del pane i laici et i sacerdoti che non
celebrano.
4 Se anco i fanciullini debbono esser
communicati.
Ma perché i protestanti di Germania
desiderano d'esser uditi sopra questi articoli inanzi la definizione e per ciò
hanno dimandato salvocondotto di venir, star, liberamente parlar e proponer e
partire, la sinodo, sperando di ridurgli nella concordia d'una fede, speranza e
carità, condescendendo loro, gli ha dato fede publica, cioè salvocondotto,
quanto s'aspetta a lei, dell'infrascritto tenore, e ha differito a definir
questi articoli sino al 25 genaro del seguente anno, ordinando insieme che in
quella sessione si tratti del sacrificio della messa, come cosa connessa, e tra
tanto nella sessione prossima, che sarà a 25 novembre, si tratti de' sacramenti
della penitenza e dell'estrema onzione.
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