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Paolo Sarpi
Istoria del Concilio tridentino

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  • Libro quarto
    • [Decreto di riforma intorno alla giurisdizzion episcopale]
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[Decreto di riforma intorno alla giurisdizzion episcopale]

Il decreto della riforma contiene prima una longa ammonizione a' vescovi di usar la giurisdizzione con moderazione e carità; poi determina che nelle cause di visita, correzzione et inabilità e nelle criminali non si possi appellare dal vescovo o suo vicario generale inanzi la deffinitiva, overo da gravame irreparabile, e quando vi sarà luogo d'appellazione e s'averà da commettere per autorità apostolica in partibus, non sia commessa ad altri che al metropolitano e suo vicario, overo, quando egli fosse sospetto o troppo lontano, o da lui fosse appellato, non sia commessa se non ad un vescovo vicino o ad un vicario. Che il reo appellante sia tenuto nella seconda instanza produr gl'atti della prima, dovendogli essere dati in termine di 30 giorni senza pagamento. Che il vescovo et il suo vicario generale possi proceder contra ciascuno alla condannazione e deposizione verbale, e possi anco degradar solennemente con l'assistenza di tanti abbati di mitra e pastorali, se ne averà, overo di altre degnità ecclesiastiche, di quanti vescovi la presenza da' canoni è ricercata. Che il vescovo, come delegato, possi conoscere dell'assoluzione d'ogni inquisito e della remissione della pena d'ogni condannato da lui sommariamente, e costandogli che sia ottenuta con narrar il falso o tacer il vero, non fargliela buona. Che un vescovo non possi esser citato a comparer personalmente, se non per causa per quale meritasse esser deposto o privato, con qual si voglia forma di giudicio si proceda. Che i testimonii in causa criminale contra il vescovo non possino esser ricevuti per informazione, se non con testi e di buona fama, castigandogli gravemente se averanno deposto per affetto, e le cause criminali de' vescovi non possino esser terminate se non dal pontefice.

Fu dopo di questo publicato un altro decreto, nel quale la sinodo diceva che, desiderando estirpare tutti gl'errori, aveva trattato accuratamente 4 articoli:

1 Se era necessario alla salute e commandato da Dio che tutti i fedeli ricevessero il sacramento sotto ambedue le specie.

2 Se meno riceva chi communica con una che con ambedue.

3 Se la santa Chiesa ha errato communicando con la sola specie del pane i laici et i sacerdoti che non celebrano.

4 Se anco i fanciullini debbono esser communicati.

Ma perché i protestanti di Germania desiderano d'esser uditi sopra questi articoli inanzi la definizione e per ciò hanno dimandato salvocondotto di venir, star, liberamente parlar e proponer e partire, la sinodo, sperando di ridurgli nella concordia d'una fede, speranza e carità, condescendendo loro, gli ha dato fede publica, cioè salvocondotto, quanto s'aspetta a lei, dell'infrascritto tenore, e ha differito a definir questi articoli sino al 25 genaro del seguente anno, ordinando insieme che in quella sessione si tratti del sacrificio della messa, come cosa connessa, e tra tanto nella sessione prossima, che sarà a 25 novembre, si tratti de' sacramenti della penitenza e dell'estrema onzione.

 

 




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