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Paolo Sarpi
Istoria del Concilio tridentino

IntraText CT - Lettura del testo

  • Libro quarto
    • [Tenor del decreto formato sopra la penitenza]
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[Tenor del decreto formato sopra la penitenza]

Era adonque il decreto che, quantonque trattando della giustificazione si fosse molto parlato del sacramento della penitenza, nondimeno per estirpar diversi errori di questa età conveniva illustrar la verità catolica, la qual la santa sinodo propone da osservare perpetuamente a tutti i cristiani; soggiongendo che la penitenza fu sempre necessaria in ogni secolo, e dopo Cristo anco a quelli che hanno da ricever il battesmo, ma questa non è sacramento. Ve n'è un'altra, instituita da Cristo, quando soffiando verso i discepoli gli diede lo Spirito Santo per rimettere e ritener i peccati, cioè riconciliare i fedeli caduti in peccato dopo il battesimo; che cosí ha sempre inteso la Chiesa e la santa sinodo approva questo esser il senso delle parole del Signore, condannando quelli che le intendono esser dette per la potestà di predicar l'Evangelio. Questo sacramento esser differente dal battesmo, oltra che la materia e la forma dell'uno e dell'altro sono diverse, perché il ministro del battesmo non è giudice, ma il peccatore, dopo il battesmo, si presenta inanzi al tribunal del sacerdote come reo, per esser liberato con la sentenza di quello; e per il battesmo si receve un'intiera remissione de' peccati, dove per la penitenza non si riceve senza pianti e fatiche. E questo sacramento è cosí necessario a' peccatori dopo il battesmo, come il battesmo medesimo a chi non l'ha ancora ricevuto. Ma la forma di esso sta nelle parole del ministro: «Io ti assolvo», alle quali sono aggionte altre preghiere lodevolmente, se ben non necessarie; e la quasi materia di esso sacramento sono la contrizione, confessione e sodisfazzione, che per ciò sono chiamate parti della penitenza. La cosa significata e l'effetto del sacramento è la riconciliazione con Dio, dalla quale ne nasce qualche volta la pace e serenità di conscienza, e perciò la sinodo condanna quelli che pongono le parti della penitenza li spaventi della conscienza e la fede. La contrizione è un dolor d'animo per il peccato commesso, con proposito di non peccar piú, e fu sempre necessaria in ogni tempo; ma nel peccatore dopo il battesmo è preparazione alla remissione de' peccati, quando sia congionto col proposito di far tutto quello testo che si ricchiede per ricevere legitimamente questo sacramento. La contrizione non è il solo cessar dal peccato overo il proponimento o principio di nuova vita, ma anco insieme odio della passata. E quantonque alle volte la contrizione si congionga con la carità e reconcili l'uomo a Dio inanzi che ricevuto il sacramento, nondimeno non se gli può ascriver questa virtú senza il proposito di riceverlo. Ma l'attrizione, che nasce o per la bruttezza del peccato o per il timor della pena con speranza di perdono non è ipocrisia, ma dono di Dio, dal quale il penitente aiutato s'incamina a ricever la giustizia, e se ben quella non può senza sacramento condur alla giustificazione, dispone nondimeno ad impetrar la grazia da Dio nel sacramento della penitenza. Dalle qual cose la Chiesa ha sempre inteso che Cristo abbia instituito la confessione intiera de' peccati come necessaria per legge divina a' caduti dopo il battesmo; perché, avendo instituito i sacerdoti suoi vicarii giudici di tutti i peccati mortali, certa cosa è che non possono essercitar il giudicio senza cognizione della causa, né servar l'equità nell'imponere le pene, se i peccati non gli sono manifestati singolarmente e non in genere; perilché il penitente nella confessione debbe narrar tutti i peccati mortali, eziandio occultissimi, poiché i veniali, se ben si possono confessare, si possono anco tacer senza colpa. Ma di qua anco nasce che è necessario d'esplicar in confessione le circonstanze che mutano specie, non potendosi altramente giudicar la gravezza degli eccessi et imponer condegna pena; onde è cosa empia dire che questa sorte di confessione sia impossibile o che sia una carnificina della conscienza perché non si ricerca altro se non che il peccatore, dopo aversi diligentemente essaminato, confessi quello che si raccorda, poiché i smenticati s'intendono inclusi nella medesima confessione. E se ben Cristo non ha proibito la publica confessione, non l'ha però commandata, né sarebbe utile il commandare che i peccati, massime secreti, si confessassero in publico; onde avendo i padri sempre lodato la confessione sacramentale secreta, viene ributtata la vana calonnia di quelli che la chiamano invenzione umana, escogitata dal concilio lateranense, il quale non ordinò la confessione, ma ben che quella fosse esseguita almeno una volta all'anno. Ma quanto al ministro, dicchiara la sinodo esser false quelle dottrine che estendono a tutti i fedeli il ministerio delle chiavi e l'autorità data da Cristo di ligare e sciogliere, rimettere e ritenere i peccati publici con la correzzione et i secreti per confessione spontanea, et insegna che i sacerdoti, ancorché peccatori, hanno l'autorità di rimetter i peccati, la qual non è un nudo ministerio di dicchiarar che i peccati sono rimessi, ma un atto giudiciale; perilché nissun debbe fondarsi sopra la sua fede, riputando che senza contrizione e senza il sacerdote, che abbia animo d'assolverlo, possi aver la remissione. Ma perché la sentenza è nulla pronunciata contra chi non è suddito, è nulla anco l'assoluzione del sacerdote che non abbia autorità delegata o ordinaria sopra i penitenti; et anco i maggiori sacerdoti raggionevolmente riservano a sé alcuni delitti piú gravi e meritamente lo fa il papa, e non è da dubitare che i vescovi non lo possino fare, ciascuno nella sua diocesi. E questa riserva non è per sola polizia esterna, ma è di vigore anco inanzi a Dio. Però fu sempre osservato nella Chiesa che in articolo di morte tutti i sacerdoti possino assolver ogni penitente da qualonque caso. Della satisfazzione la sinodo cosí dicchiara: che, rimessa la colpa, non è condonata tutta la pena, non essendo conveniente che con tanta facilità sia ricevuto in grazia chi ha peccato inanzi il battesmo, come dopo, e sia lasciato il peccatore senza freno che lo ritiri da gl'altri peccati; anzi convenendo che s'assimigli a Cristo, che patendo pene satisfece per noi, dal quale ricevono anco forza le satisfazzioni nostre, come da lui offerte al Padre e per sua intercessione ricevute; però debbono i sacerdoti imponer le satisfazzioni convenienti, risguardando non solo a custodir il penitente da nuovi peccati, ma anco a castigar i passati: dicchiarando nondimeno che si satisfà non solo con le pene spontaneamente ricevute overo imposte dal sacerdote, ma ancora con sopportar in pazienza i flagelli mandati dalla Maestà divina.

 

 




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