[Esame del secondo articolo delle
promozioni a titolo di patrimonio]
Sopra gl'altri articoli fu leggier
discussione, però con qualche detto notabile. Per quel che tocca al secondo,
del proibir le ordinazioni a titolo del patrimonio, certo è che, dopo
constituita e fermata la Chiesa e deputati i ministerii necessarii in ciascuna,
ne' buoni tempi non era ordinata persona, se non deputandola ad alcun proprio
ministerio, in breve andò questo santo uso in abuso, poiché diversi, per aver
essenzioni e per altri mondani rispetti e li vescovi per aver molto clero,
ordinavano chiunque ricchiedeva. Per tanto nel concilio calcedonense fu
proibita questa sorte d'ordinazione, quale allora si chiamava assoluta o sciolta,
che cosí propriamente significa la voce greca, commandando che nissun fosse
ordinato, se non a carico particolare, e che le sciolte ordinazioni fossero
nulle et irrite; il che fu poi confermato per molti canoni posteriori, onde
restò questa regola come massima fermata nella Chiesa, che nissun potesse esser
ordinato senza titolo; e negl'antichi e buoni tempi titolo s'intendeva carico o
ministerio da essercitare. Introdotte le corrozzioni, s'incomminciò a intender
titolo una entrata di dove si cava il vitto, e quello che era constituito acciò
nel clero non fosse persona oziosa, si transformò acciò non fosse persona
indigente, che perciò fosse costretta acquistar il vitto con sua fatica; e
coperto il vero senso de' canoni con questa intelligenza, Alessandro III lo
stabilí nel suo lateranense, dicendo che nissun fosse ordinato senza titolo, di
onde riceva provisione necessaria alla vita, e diede la eccezzione alla regola:
se non aveva di suo o di paterna eredità. La qual eccezzione sarebbe molto
raggionevole quando non fosse ricercato il titolo, salvo che per dar da vivere.
Per questa causa molti con false prove, mostrando d'aver patrimonio, erano
ordinati; altri, dopo ordinati al vero patrimonio, lo alienavano, et altri,
trovato chi gli cedesse tanto d'aver che fusse a sostentarlo sufficiente,
s'ordinava e lo rendeva dopo a chi gliel'aveva commodato; onde era un numero
grande de preti indigenti, per quali nascevano molti inconvenienti meritevoli
di provisione.
L'articolo di che si parla fu alla sinodo
proposto. Nel quale furono varie opinioni: dicevano alcuni che, stabilita la
residenza de iure divino et essercitando ogni uno il suo carico, le
chiese saranno perfettamente servite e non vi sarà alcun bisogno de chierici
non beneficiati, né di ordinazioni a titolo di patrimonio, o ad altro; e tutti
gl'inconvenienti saranno rimediati: non sarà nel clero persona oziosa, da che
vengono innumerabili mali e cattivi essempii; non sarà alcun mendicante, né
constretto ad essercizii vili per bisogno; esser certo che nissuna è buona
riforma, salvo quella che riduce le cose al suo principio; esser vissuta in
perfezzione la Chiesa nell'antichità per tanti secoli, e con questo solo
potersi ritornare alla sua integrità. Un altro parer era che non dovesse esser
proibito l'ingresso agl'ordini sacri ad alcuna persona che per bontà o
sufficienza lo meritasse, perché si trovasse in povertà, allegando che nella
Chiesa primitiva non erano i poveri esclusi; né meno la Chiesa aborriva che i
chierici e sacerdoti s'acquistassero il vitto con la propria fatica, essendovi
l'essempio di san Paolo apostolo e di Apollo evangelista che con l'arte di far
padiglioni toleravano la vita; et anco dopo che i prencipi furono cristiani,
Costanzo, figlio di Constantino, nel suo nono consolato diede un privilegio a
quei del clero che non pagassero gabelle di quello che trafficavano nelle
botteghe e ne' laboratorii, poiché lo participavano co' poveri: cosí veniva in
quel tempo osservato il documento di san Paolo a' fedeli, che s'affaticassero
in onesta opera, per aver di che sovvenir i poveri; doversi aver per indecente
al grado clericale il viver vizioso e scelerato che al popolo dia scandalo; ma
il travagliar e viver di sua fatica esser cosa onesta e di edificazione; e se
mai alcun, per infermità che sopravenisse, fosse costretto mendicare, non esser
cosa vergognosa, poiché non è vergogna a' frati, che hanno anco a gloria
chiamarsi mendicanti. Non esser proposizione da cristiano che il lavorare, il
viver di sua mano, il mendicar in caso d'impotenza sia indecente a' ministri di
Cristo, o che altra cosa disdica loro che il vizio. E se alcuno fosse
d'opinione che l'indigenza fosse causa di far commetter rapacità o altri
delitti, pensandoci ben ritroverà che simil mali sono commessi piú da' ricchi
che da' poveri, e che l'avarizia è piú impotente et indomita che la povertà, la
qual essendo negoziosa, leva le occasioni di far male. Stanno insieme buono e
povero, non si comportano buono et ozioso. Esser scritto e predicato il gran
beneficio che la Chiesa militante in questo secolo e quella che è nel
purgatorio riceve per le messe, quali non sono celebrate da' sacerdoti ricchi,
ma da' poveri; quando questi fossero levati, i fedeli viventi e le anime de'
morti private sarebbono da gran suffragii; che meglio era far strettissimo
ordine che le persone di bontà e sufficienza s'ordinassero senza alcun titolo,
poiché al presente cessa la causa perché l'antichità lo proibí, la qual fu
perché gl'intitolati, adoperandosi nelle fonzioni ecclesiastiche, erano di
edificazione, e quegli altri, come oziosi, di scandolo; dove adesso
gl'intitolati per lo piú non si degnano de' ministerii ecclesiastici e vivono
in delizie, et i poveri fanno le fonzioni e dànno edificazione.
Non fu da molti seguito questo parer; ma
ebbe grand'applauso un medio, che l'uso introdotto fosse servato di non
ordinare senza titolo o di beneficio ecclesiastico, o di patrimonio sufficiente
alla vita, acciò non si vedessero sacerdoti mendicare con indegnità
dell'ordine; e per ovviare alle fraudi fosse statuito che dal vescovo s'usasse
diligenza che il patrimonio, al quale il chierico è ordinato, non si potesse
alienare. A questo contradisse Gabriel de Veneur, vescovo di Vivers, dicendo
che il patrimonio de' chierici è cosa secolare, sopra quale l'ecclesiastico non
può far legge di sorte alcuna. Molte occasioni anco poter nascer per quali la
legge overo il magistrato potesse legitimamente commandare che fosse alienato;
ma generalmente esser cosa chiara che i beni patrimoniali de' chierici, quanto
alle prescrizzioni et ad ogni forma di contratto, sono soggetti alle leggi
civili. Però esser molto da pensare prima che assumersi autorità d'annullare un
contratto civile.
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