[Decreto di riforma]
Furono dopo letti li 9 capi di riforma:
[1] Che per la collazione degl'ordini,
dimissorie, testimoniali, sigillo o altro, il vescovo o suoi ministri non
possino ricever cosa alcuna, ancorché spontaneamente offerta. I notarii, dove è
consuetudine di non ricever e dove non hanno salario, possino ricever un decimo
di scudo.
[2] Che nissun chierico secolare, se ben
idoneo, sia promosso ad ordine sacro se non ha beneficio, patrimonio o pensione
sufficicnte per vivere, et il beneficio non possi esser rinunciato, né la
pensione estinta, né il patrimonio alienato senza licenza del vescovo.
[3] Che nelle catedrali e collegiate, dove
distribuzioni non vi sono o sono tenui, possi il vescovo convertir in quelle la
terza parte de' frutti delle prebende.
[4] Che nelle parochiali di numeroso
popolo li vescovi costringano li rettori a pigliar aiuti d'altri sacerdoti, e
quelle che sono grandi di spacio siano divise e previste a' rettori nuovi, se
farà bisogno, anco costringendo il popolo a contribuire.
[5] Che i vescovi possino unire
perpetuamente li beneficii curati e non curati, per povertà et altre cause
giuridiche.
[6] Che a' parochi imperiti li vescovi
diano coadiutori e castighino gli scandalosi.
[7] Che li vescovi possino ridur i
beneficii delle chiese vecchie e ruvinose ad altre, e far restaurar le
parochiali, costringendo anco il popolo alla fabrica.
[8] Che possino visitar tutti i beneficii
che sono in commenda.
[9] Che sia levato in ogni luogo il nome,
ufficio et uso di questore.
Et in fine fu ordinata la sessione per 17
del mese di settembre, con dicchiarazione che la sinodo, eziandio in
congregazione generale, possi abbreviar et allongar ad arbitrio cosí quel
termine, come ogni altro che si assignerà alle seguenti sessioni.
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