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Paolo Sarpi
Istoria del Concilio tridentino

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  • Libro settimo
    • [Sul settimo articolo della superiorità de' vescovi a' preti vi sono gran dispareri]
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[Sul settimo articolo della superiorità de' vescovi a' preti vi sono gran dispareri]

Restava la quarta classe de' teologi, li quali dovevano trattare della superiorità de' vescovi a' preti. Da' primi fu seguita la dottrina di san Tomaso e Bonaventura, che dicono due potestà esser nel prete: l'una nel consecrar il corpo e sangue di Cristo, l'altra nel rimetter li peccati. Nella prima il sacerdote esser superiore, né il vescovo aver maggior autorità che il semplice prete; ma nella seconda, ricercandosi non solo la potestà dell'ordine, ma anco della giurisdizzione, rispetto a questo il vescovo esser superiore. Altri dopo aggionsero che piú eccellente azzione è il dar autorità di consecrare, che il consecrare, e però anco in questa essere superiore il vescovo, che non solo esso può farlo, ma ordinare li preti e dar loro autorità. Ma essendo disputato di questo assai e con l'occasione tornato a trattar gl'articoli della ierarchia come un istesso con questo della superiorità, e parimente disputato se consiste nell'ordine, nella giurisdizzione o in ambedue, fra Antonio da Montalcino francescano disse che l'articolo non si doveva intender d'una superiorità imaginaria e consistente in preminenza o perfezzione d'azzione, ma d'una superiorità di governo, che possi far leggi e precetti e giudicar cause, cosí nel foro della conscienza, come nell'esteriore. Che questa superiorità è negata da' luterani e di questa s'ha da trattare. Disse che nella Chiesa universale conveniva che ci fosse una tal autorità per reggerla, et altrimenti non averebbe potuto conservarsi in unità. Lo provò con gl'essempi tratti dalle api e dalle grue; et in ciascuna chiesa particolar esser parimente necessaria un'autorità speciale per reggerla, e questa esserne vescovi, che hanno parte della cura, la totalità della quale è nel papa, capo della Chiesa; che questa, essendo potestà di giudicar, far processi e leggi, è potestà di giurisdizzione. Che quanto all'ordine, il vescovo è di piú alto grado che il prete, avendo tutta la potestà di quello e due altre di piú, ma non si dice però superiore, come il subdiacono è quattro gradi piú alto dell'ostiario, non però è superiore. Provò questo suo parer per l'uso universale di tutta la Chiesa, e di tutte le nazioni cristiane; portò diverse autorità de' padri per confermarlo, e finalmente si ridusse alla Scrittura divina, mostrando che questa sorte d'autorità è chiamata di pastore, adducendo molti luoghi de' profeti, e che quella universale fu data a san Pietro, quando Cristo disse: «pasci le mie agnelle», e la particolare fu data da Pietro a' vescovi, quando disse loro: «Pascete il gregge che avete in custodia». Questa sentenza ebbe grand'applauso.

Ma prima che finissero di parlar quei della quarta classe, li prelati spagnuoli, risoluti d'introdur la trattazione che i vescovi siano da Cristo instituiti, avendo insieme consultato, conclusero esser meglio che il primo moto fosse fatto nelle congregazioni de' teologi, acciò in quelle de' padri la materia fosse preparata e potessero essi con maggior apparenza di raggione, ripigliando le cose dette, discorrervi sopra e costringer gl'altri a parlarne. Per tanto, nella congregazione del primo ottobre, Michiele Oroncuspe, teologo del vescovo di Pamplona, al settimo disse che, disputando di qualificare o condannare una proposizione che riceve molti sensi, è necessario distinguerli e poi ad uno ad uno considerargli, e tale gli pareva esser la proposta di quell'articolo, se i vescovi sono superiori a' preti; imperoché s'ha da distinguere se sono superiori de facto o de iure; che de facto non si poteva dubitare, vedendosi di presente e leggendosi nelle istorie di molti secoli che i vescovi hanno essercitato superiorità et i preti obedienza; però che in questo senso l'articolo non poteva venir in controversia; adonque restava discuterlo de iure. Ma anco qui cadeva un'altra ambiguità, quo iure, potendosi intendere iure pontificio o iure divino: quando s'intenda al primo modo, esser cosa chiarissima che sono superiori, ritrovandosi tante decretali che espressamente lo dicono; ma con tutto che ciò sia vero e certo, non sarebbono da condannar li luterani per questo rispetto come eretici, non potendosi aver per articolo di fede quello che non ha altro fondamento che in legge umana; meritano ben esser condannati, negando la superiorità de' vescovi a' preti, quando quella sia de iure divino. Soggionse che egli ciò aveva per chiaro e poteva evidentemente provarlo e risolver ogni cosa in contrario; ma non doveva passar piú oltre, essendo proibito il parlarne. E qui passò a mostrare esser proprio de' vescovi il ministerio della confermazione e dell'ordinazione, e parlato sopra l'ottavo capo in conformità degli alti, finí il suo discorso.

Seguitò dopo lui a parlare Giovanni Fonseca, teologo di Granata, il qual entrò nella materia gagliardamente e disse che non era, né poteva esser proibito il parlarne, poiché essendo proposto l'articolo per discutere se era eretico, è ben necessario che si tratti se è contra la fede, né contra quella può intendersi cosa che non repugni al ius divino; che egli non sapeva onde fosse derivata la voce che non si potesse parlarne, poiché anzi con la proposta dell'articolo era commandato che fosse discusso. E qui passò a trattare non solo della superiorità, ma dell'instituzione ancora, asserendo che li vescovi sono da Cristo instituiti e per ordinazione sua divina superiori a' preti. Allegando che, se il pontefice è instituito da Cristo, perché egli abbia detto a Pietro: «Ti darò le chiavi del regno», e «Pasci le mie agnelle», parimente li vescovi sono da lui instituiti, perché ha detto a tutti gl'apostoli: «Sarà legato in cielo quello che legarete in terra», e «Saranno rimessi li peccati a chi gli rimetterete», et appresso di ciò gli disse: «Andate nel mondo universo, predicate l'Evangelio», e quel che piú di tutto importa, disse loro: « come il Padre ha mandato me, cosí io mando voi»; e se il pontefice è successor di san Pietro, li vescovi sono successori degl'apostoli, et allegò un gran numero d'autorità de' padri che dicono li vescovi esser degli apostoli successori. E recitò particolarmente un longo discorso di san Bernardo in questa materia, nel secondo libro ad Eugenio papa; addusse ancora il luogo degl'Atti apostolici, dove san Paolo disse agl'efesi che erano posti dallo Spirito Santo vescovi a regger la Chiesa di Dio. Soggionse che l'esser confermati o creati dal papa non valeva per concludere che da Cristo non fossero instituiti e da lui non avessero autorità, come il papa è creato da' cardinali et ha l'autorità da Cristo, e li preti sono creati dal vescovo ordinatore, ma l'autorità la ricevono da Dio. Cosí li vescovi dal papa ricevono la diocesi, ma da Cristo l'autorità. La superiorità a' preti de iure divino la provò con autorità di molti padri che dicono li vescovi succeder agl'apostoli, et i preti a' settantadue discepoli. Disse poi sopra le altre particelle dell'articolo le stesse cose dagl'altri dette. Il cardinale Simoneta ascoltò con impazienza e con frequente rivoltarsi a' colleghi, e stava per interromper il discorso; ma per esser introdotta con tanta raggionevolezza et udita con tanta attenzione da' prelati presenti, non se ne seppe risolvere.

Dopo questo seguí fra Antonio di Grosseto dominicano, il qual, dopo aver brevemente detto sopra gl'altri articoli, si fermò in questo; fece grand'insistenza sopra le parole di san Paolo dette agli efesi in Mileto, essortandogli alla cura del gregge per esser dallo Spirito Santo preposti a reggerlo, e sopra questo fece piú osservazioni. Disse primo esser molto necessario dicchiarare che li vescovi non hanno commissione del loro officio dagl'uomini; che quando questo fosse, sarebbono mercenarii, a' quali le agnelle non appartengono; e sodisfatto l'uomo che gli ha dato la cura, non averebbono altro che pensare. Ma san Paolo dimostrò l'obligo di regger il popolo cristiano esser divino e dato dallo Spirito Santo, per concludere che non si potevano scusare sopra alcuna dispensazione umana. Allegò il celebre passo di Cipriano, che ogni vescovo è tenuto render conto a solo Cristo. Aggionse poi che i vescovi di Efeso non erano degl'instituiti da Cristo, nostro Signore, mentre era in carne mortale, ma dal medesimo san Paolo o altro apostolo o discepolo, e pur tuttavia non si fa menzione alcuna dell'ordinatore, ma il tutto allo Spirito Santo s'attribuisce, che non solo abbia dato l'autorità di regger, ma anco divisa la parte del gregge consegnatagli da pascere. E con questo fece invettiva contra quelli che li giorni inanzi detto avevano che il papa distribuisce il gregge, inculcando che non era ben detto et era un ritornar in uso quello che san Paolo detestò: «Io son di Paolo, et io di Apollo»; che il papa è capo ministeriale della Chiesa, per il qual Cristo principal capo opera, et a cui l'opera si deve ascrivere, dicendo, conforme a san Paolo, che lo Spirito Santo il gregge da reggere; che mai l'opera s'ascrive all'instromento o al ministro, ma sempre all'agente principale; che dagl'antichi è stata usata sempre questa forma di parlare: che Dio e Cristo proveggono alle chiese di governatori; la qual è presa da san Paolo, che a' medesimi efesi scrisse che Cristo, asceso al cielo, ha provisto alla Chiesa d'apostoli, evangelisti, pastori, e maestri, mostrando chiaro che, dopo asceso in cielo, provede de pastori, e non altrimente a Cristo solo debbe esser ascritta l'instituzione de' pastori e maestri, in quali sono i vescovi, che degl'apostoli et evangelisti medesimi. Si avvidde il teologo che da' legati e da altri ancora non era gratamente udito, e temendo qualche incontro, come in altre occasioni era avvenuto, soggionse che era passato a quel discorso impremeditato e portato dalla consequenza delle parole e dal fervor del raggionamento, non raccordandosi che fosse proibito il parlar di quel punto, e reintrato ad essaminar gl'officii proprii de' vescovi e contradetto a' luterani che gli reputano superflui e mostrato che sono usitati da antichissimi tempi nella Chiesa e vengono dalla tradizione apostolica, finí. S'avviddero li legati che questa era stata arte di Granata et altri spagnuoli per dar campo a' prelati di allargarsi in questa materia; però fu operato che la contraria sentenza fosse difesa da alcuno di quelli che, 4 solamente, per finir tutto 'l numero, rimanevano il giorno seguente, come furono anco preparati per contradire a' vescovi spagnuoli li pontificii soliti farlo, se nelle congregazioni avessero introdotto la materia.

Il seguente giorno, 2 ottobre, 2 teologi furono a provare che, come la superiorità de' vescovi era certa, cosí il cercar quo iure era cosa difficile a decidere e, quando fosse stata decisa, di nissun frutto, e però da tralasciare; due altri sostennero che de iure pontificio. E fra Simon fiorentino, teologo di Seripando, portò il discorso conforme all'opinione di Gaetano e del Catarino in questa forma: che il vescovato è de iure divino instituito da Cristo per regger la Chiesa; che la Maestà Sua ha instituito vescovi tutti gl'apostoli, quando gl'ha detto: «Io vi mando, come son io stato dal Padre mandato»; ma quella instituzione fu personale e con ciascuno di loro si doveva finire, et uno ne constituí che perpetuamente dovesse durare nella Chiesa, che fu Pietro, quando disse, non a lui solo, ma a tutta la sua successione: «Pasci le mie agnelle»; e cosí intese sant'Agostino, quando disse che Pietro rapresentava tutta la Chiesa, il che de nissun degl'apostoli fu mai detto. Anzi san Cipriano disse che san Pietro non solo è tipo e figura dell'unità, ma che la unità incommincia da lui. In questa potestà, a solo Pietro e successori data, si contiene la cura di reggere tutta la Chiesa e di ordinar altri rettori e pastori, non però come delegati ma come ordinarii, dividendo particolari provincie, città, chiese. Perilché, quando si dimanda se alcuno è vescovo de iure divino, s'ha da dire che , uno solo, il successor di Pietro; del resto il vescovato è ben de iure divino, che manco il papa può fare che non vi siano vescovi nella Chiesa, ma ciascuno d'essi vescovi sono de iure ponteficio; di onde viene che egli può creargli, trasferirgli, restringergli et ampliargli la diocesi, dargli maggior o minor autorità, sospendergli anco e privargli, che non può in quello che è de iure divino: perché al sacerdote non può levar l'autorità di consecrare, avendola da Cristo, et al vescovo può levar ogni giurisdizzione, non per altro, se non perché l'ha da lui; et a questo modo doversi intender il celebre detto di Cipriano: il vescovato è uno e ciascuno vescovo ne tiene una parte in solido; altrimenti dicendo, non si può difender che il governo della Chiesa sia il piú perfetto di tutti, cioè monarchico, e per necessità si darebbe un governo oligarchico imperfettissimo e dannato da tutti quelli che de governo scrivono.

Concluse che quo iure li vescovi sono instituiti, per il medesimo sono a' preti superiori, e quando s'abbia da descender alla dicchiarazione, che cosí bisognerà dicchiarare. Allegò san Tomaso, qual dice in molti luoghi che ogni potestà spirituale depende da quella del papa et ogni vescovo debbe dire: «Io ho ricevuto parte di quella pienezza»; né doversi guardar gl'altri scolastici vecchi, perché nissun ha trattato questa materia, ma li moderni, che dopo nata l'eresia de' valdesi, avendo studiato la Scrittura e li padri, hanno stabilito questa verità. L'ultimo teologo s'affaticò in contradire a questo per quello che disse gl'apostoli esser da Cristo ordinati vescovi, dicendo che, quando mandò gl'apostoli, come egli fu dal Padre mandato, gli mandò a predicare e battezare, che non è cosa da vescovo, ma da prete, e che solo Pietro fu da Cristo ordinato vescovo, et egli dopo l'ascensione ordinò vescovi gl'altri apostoli; et allegò il cardinale Turrecremata e diversi altri. Sopra le altre particole dell'articolo e del seguente furono tutti concordi nel sentire che fossero dannati; e cosí fu posto fine alle congregazioni de' teologi.

 

 




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