[Articoli del matrimonio proposti e
contesa di precedenza composta]
Il seguente giorno furono dati fuori
gl'articoli del matrimonio per esser disputati la settimana seguente da
teologi; nel che immediate nacque disputa di precedenza tra francesi e
spagnuoli, alla quale non si poté trovar altro modo che sodisfacesse ad ambe le
parti, se non con mutar l'ordine già dato et esseguito sino allora, e dare li
luoghi anteriori secondo l'ordine della promozione del dottorato. Ma a questo
si opponevano li teologi ponteficii, dicendo che se per francesi e spagnuoli
nasce la difficoltà, si facesse la provisione per loro soli e non s'alterasse
il luogo a' teologi del pontefice, che era il primo indubitato. I legati, dando
loro raggione, concludevano che la prima classe, nella quale li ponteficii
erano, parlasse secondo il consueto, le altre tre secondo l'ordine della
promozione. I francesi non si contentavano se nella prima classe non era posto
uno de' loro et il secretario spagnuolo fece instanza che si facesse publico
instrumento del decreto, acciò sempre si potesse veder che, se qualche francese
parlasse inanzi li spagnuoli, non era per raggion di precedenza del regno. In
conclusione, per dar sodisfazzione a tutti, fu fatto l'istromento e compiaciuto
a' francesi che dopo il Salmerone, primo de' ponteficii, parlasse il decano di
Parigi e seguendo gl'altri della prima classe, il rimanente procedesse secondo
la promozione.
Erano gl'articoli 8, sopra quali si doveva
disputare se erano ereticali e si dovessero dannare:
1 Che il matrimonio non sia sacramento
instituito da Dio, ma introdozzione umana nella Chiesa e che non abbia promessa
alcuna di grazia.
2 Che li progenitori possono irritare li
matrimoni secreti e non esser veri matrimoni i contratti in quella maniera,
anzi esser ispediente che nella Chiesa per l'avvenire siano irritati.
3 Che sia lecito, essendo repudiata la
moglie per causa di fornicazione, contraer matrimonio con un'altra, vivente la
prima, et esser errore far divorzio per altra causa che di fornicazione.
4 Che sia lecito a' cristiani aver piú
mogli, e le proibizioni delle nozze in certi tempi dell'anno esser superstizion
tirannica, nata dalla superstizione de' gentili.
5 Che il matrimonio non si debbia
posporre, ma anteporre alla castità, e che Dio dà maggior grazia a' maritati
ch'agli altri.
6 Che i sacerdoti occidentali possono
lecitamente contraer matrimonio, non ostante il voto o la legge ecclesiastica,
e che il dire il contrario altro non sia se non condannar li matrimoni, ma
tutti quelli che si sentono non aver il dono della castità, possono contraer
matrimonio.
7 Che debbino esser guardati li gradi di
consanguinità et affinità descritti a' XVIII del Levitico, e non piú, né
meno.
8 Che l'inabilità alla congionzion carnale
e l'ignoranza intervenuta nel contrattar siano sole cause di discioglier il
matrimonio contratto, e che le cause del matrimonio s'aspettino a' prencipi
secolari.
Sopra quali articoli, acciò fosse con
brevità parlato, furono in 4 classi divisi, a 2 per ciascuna.
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