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Paolo Sarpi
Istoria del Concilio tridentino

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  • Libro settimo
    • [Articoli del matrimonio proposti e contesa di precedenza composta]
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[Articoli del matrimonio proposti e contesa di precedenza composta]

Il seguente giorno furono dati fuori gl'articoli del matrimonio per esser disputati la settimana seguente da teologi; nel che immediate nacque disputa di precedenza tra francesi e spagnuoli, alla quale non si poté trovar altro modo che sodisfacesse ad ambe le parti, se non con mutar l'ordine già dato et esseguito sino allora, e dare li luoghi anteriori secondo l'ordine della promozione del dottorato. Ma a questo si opponevano li teologi ponteficii, dicendo che se per francesi e spagnuoli nasce la difficoltà, si facesse la provisione per loro soli e non s'alterasse il luogo a' teologi del pontefice, che era il primo indubitato. I legati, dando loro raggione, concludevano che la prima classe, nella quale li ponteficii erano, parlasse secondo il consueto, le altre tre secondo l'ordine della promozione. I francesi non si contentavano se nella prima classe non era posto uno de' loro et il secretario spagnuolo fece instanza che si facesse publico instrumento del decreto, acciò sempre si potesse veder che, se qualche francese parlasse inanzi li spagnuoli, non era per raggion di precedenza del regno. In conclusione, per dar sodisfazzione a tutti, fu fatto l'istromento e compiaciuto a' francesi che dopo il Salmerone, primo de' ponteficii, parlasse il decano di Parigi e seguendo gl'altri della prima classe, il rimanente procedesse secondo la promozione.

Erano gl'articoli 8, sopra quali si doveva disputare se erano ereticali e si dovessero dannare:

1 Che il matrimonio non sia sacramento instituito da Dio, ma introdozzione umana nella Chiesa e che non abbia promessa alcuna di grazia.

2 Che li progenitori possono irritare li matrimoni secreti e non esser veri matrimoni i contratti in quella maniera, anzi esser ispediente che nella Chiesa per l'avvenire siano irritati.

3 Che sia lecito, essendo repudiata la moglie per causa di fornicazione, contraer matrimonio con un'altra, vivente la prima, et esser errore far divorzio per altra causa che di fornicazione.

4 Che sia lecito a' cristiani aver piú mogli, e le proibizioni delle nozze in certi tempi dell'anno esser superstizion tirannica, nata dalla superstizione de' gentili.

5 Che il matrimonio non si debbia posporre, ma anteporre alla castità, e che Dio maggior grazia a' maritati ch'agli altri.

6 Che i sacerdoti occidentali possono lecitamente contraer matrimonio, non ostante il voto o la legge ecclesiastica, e che il dire il contrario altro non sia se non condannar li matrimoni, ma tutti quelli che si sentono non aver il dono della castità, possono contraer matrimonio.

7 Che debbino esser guardati li gradi di consanguinità et affinità descritti a' XVIII del Levitico, e non piú, né meno.

8 Che l'inabilità alla congionzion carnale e l'ignoranza intervenuta nel contrattar siano sole cause di discioglier il matrimonio contratto, e che le cause del matrimonio s'aspettino a' prencipi secolari.

Sopra quali articoli, acciò fosse con brevità parlato, furono in 4 classi divisi, a 2 per ciascuna.

 

 




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